LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7592-2020 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via della GIULIANA n. 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO COSTANZO;
– ricorrente –
Contro
ME.IP., elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO PETRONIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1752/2019 della CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
M.M. impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza n. 1752 del 17/07/2019 della Corte di Appello di Catania che ha modificato la sentenza del Tribunale, della stessa sede, di accoglimento di domanda risarcitoria formulata in primo grado dallo stesso M., aumentando la posta riconosciuta di oltre tremila Euro (da 10.000,00 a oltre Euro 13.000,00) ma negando il risarcimento del danno non patrimoniale (o morale).
Resiste con controricorso Me.Ip..
La proposta del Consigliere relatore di definizione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., è stata ritualmente depositata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
In via preliminare, e al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio, sebbene non vi sia alcun motivo di impugnazione che si incentri sulla valida costituzione del giudice, rileva il Collegio che la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1752/2019, impugnata in questa sede di legittimità, è stata resa con la partecipazione di un giudice aggregato, che ha redatto la motivazione e ha, in veste di estensore, sottoscritto la sentenza unitamente al presidente del Collegio, senza che ciò comporti nullità della sentenza per illegittima costituzione dell’organo giudicante. Il ricorso relativo alla controversia in oggetto è stato, infatti, trattenuto in decisione da questa Corte all’adunanza del 26/05/2021, alla quale era già stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021, pubblicata in G.U. del 17/03/2021 n. 11, che ha ritenuto, tuttora, tuttora, legittima la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di Appello (sulla base del principio di cd. “tollerabilità costituzionale”), e ciò fino al 31 ottobre 2025 e, pertanto, a tenore della detta pronuncia del Giudice costituzionale, il Collegio decidente della Corte d’Appello di Catania doveva, al momento del passaggio della causa in decisione, ritenersi validamente costituito, con conseguente piena scrutinabilità della decisione della Corte territoriale.
La vicenda in fatto attiene a una ristrutturazione edilizia effettuata in Catania, dai coniugi N.- I. su di un preesistente immobile diruto, che avrebbe leso i diritti di luce, aria e distanze del M., che agì a tutela dei detti diritti, e interessi legittimi, in sede giurisdizionale civile amministrativa (dinanzi alla sezione del Tribunale Regionale di detta città) e penale.
Il primo motivo di ricorso (dalla pag. 7 alla pag. 13) deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 2056,2058 e 2059 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento del danno morale (danno non patrimoniale) derivante al M. dalla necessità di affrontare numerosi e lunghi procedimenti giudiziari al fine di vedere affermate le proprie ragioni lese dall’attività edilizia, sebbene assentita dalla Pubblica Amministrazione, posta in essere dai N.- I..
Il secondo motivo (da pag. 13, in fine, a pag. 15), nel richiamare le stesse norme del c.c. del primo mezzo, in relazione, ancora, alla violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, pone in evidenza che la Corte territoriale non aveva proceduto a valutazione equitativa del danno morale.
Su entrambi i motivi di ricorso si riscontrano forti profili di mancanza di specificità sia in ordine all’individuazione del dedotto danno, o danni, morali (sono definiti così, dalla difesa del M., ovvero i danni non patrimoniali) sia in ordine alla stessa sua allegazione, nelle fasi di merito, non essendo riportato quasi nulla degli atti difensivi (citazioni e memorie) delle pregresse fasi del giudizio.
E’ palese che il ricorrente intende riferirsi al patema d’animo e alla sofferenza morale causatigli dal protrarsi della vicenda giudiziaria, iniziata nel 2005 e da lui condotta in sede giudiziaria civile, penale e amministrativa, al fine di vedere riconosciuta la lesione da parte dei N.- I., mediante la realizzazione dell’attività edilizia, dei propri interessi ma le allegazioni del ricorso di legittimità sono del tutto inconferenti ai fini della dimostrazione degli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.
Deve, nondimeno, per completezza argomentativa, rilevarsi che il danno non patrimoniale che il ricorrente assume avere subito non appare riconducibile ad alcuna delle fattispecie individuate dalla giurisprudenza nomofilattica a decorrere dal primo decennio del secolo corrente (Sez. U n. 26972 del 11/11/2008 Rv. 605491 – 01), secondo la quale: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.”.
Il motivo, deve, pertanto, essere dichiarato rigettato.
Il secondo motivo presenta profili di aspecificità, e risulta pertanto inammissibile, laddove pretende di ancorare il vizio di sussunzione alla circostanza che la Corte di Appello non avrebbe proceduto alla liquidazione equitativa del danno morale, o, meglio, del danno non patrimoniale che, come rilevato nei precedenti passaggi motivazionali, non risulta essere stato adeguatamente allegato e comunque non rientra, stando alla prospettazione del ricorrente, nella tipologia di pregiudizi risarcibili individuata dalla giurisprudenza nomofilattica sopra richiamata.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, in quanto il primo motivo è infondato e il secondo è inammisisbile.
La complessità della vicenda giuridica e fattuale, come dipanatasi nelle fasi di merito, peraltro assai risalenti (le controversie sono iniziate alla fine del primo lustro degli anni 2000), comporta la sussistenza di idonee ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di questa fase di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso;
compensa spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021