Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32044 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11439-2020 proposto da:

J.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ONORATO, MARIA PAOLA CABITZA;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CAGLIARI;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 926/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 21/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Cagliari, J.D., cittadino del Gambia, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegatagli dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 9236/2020, depositato il 21 marzo 2020, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice di merito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non attendibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso J.D. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso, J.D. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 9 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale non abbia inteso concedere al medesimo neppure la forma residuale di protezione costituita dalla protezione umanitaria, sebbene il medesimo avesse dedotto la condizione di abbandono e di estrema povertà che avrebbe vissuto in caso di rientro in Gambia-

1.2. Il mezzo è fondato.

1.2.1. Va rilevato che il giudice territoriale ha motivato il diniego di tale forma di protezione – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzierebbe situazione alcuna di vulnerabilità personale. Ciò in quanto il medesimo avrebbe ancora sua madre ed i fratelli in Gambia, per cui potrebbe “contare ancora su figure familiari di riferimento”. Ed inoltre, a parere del Tribunale, la condizione di estrema povertà nella quale verrebbe a trovarsi il richiedente, per effetto delle condizioni economiche molto basse e della instabilità sociale del Paese di provenienza, non varrebbero ad integrare i requisiti per la concessione della protezione umanitaria, non valendo siffatta forma di tutela ad assicurare “una forma di assistenza sociale” per lo straniero che abbia eletto un Paese diverso dal suo a propria dimora, senza averne titolo.

1.2.2. Tali affermazioni del giudice di merito non sono in linea con i principi espressi da questa Corte in materia, e vanno, pertanto, disattese.

1.2.2.1. Va osservato, infatti, che la domanda di protezione umanitaria nella vigenza della normativa applicabile ratione temporis – non si sottrae all’onere di allegazione del richiedente, con riferimento agli specifici fatti e circostanze che possono dare luogo a tale forma di protezione (Cass., 31/03/2020, n. 7622; Cass., 07/08/2019, n. 21123; Cass., 07/08/2019, n. 21129). E, sotto tale profilo, anche la condizione economico-sociale del paese di origine, laddove si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d’instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, può integrare, se specificamente allegata, una situazione di violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale (Cass., 28/07/2020, n. 16119; Cass., 04/09/2020, n. 18443).

Il che comporta l’obbligo per il giudice di valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti, in specifica relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass., 12/01/2021, n. 262). Il giudice di merito e’, per vero, tenuto ad operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019).

1.2.2.2. Nel caso di specie, lo stesso Tribunale ha riportato integralmente le dichiarazioni dell’istante ed ha dato atto che il medesimo aveva allegato le condizioni di estrema povertà che avrebbe allegato in Patria, in relazione alle quali, tuttavia, non ha effettuato uno specifico accertamento, mirato ad appurare l’esistenza di siffatta, allegata, situazione di povertà inemendabile per alcuni strati della popolazione o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente. Ne’ il giudicante ha tenuto in alcun conto – essendosi limitato alla superficiale constatazione dell’esistenza in Gambia dei familiari del richiedente – dell’abbandono di quest’ultimo da parte della madre e dei fratelli, dettagliatamente dal medesimo esposto nella narrazione dei fatti.

E neppure il giudicante ha adeguatamente considerato, comparandola con quella del Paese di origine, la – pure dedotta – situazione di inserimento del richiedente – che ha allegato di avere trovato lavoro e di avere appreso perfettamente la lingua, tanto da avere conseguito in Italia la licenza media nella realtà sociale del Paese ospitante.

1.3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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