Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32045 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11482-2020 proposto da:

S.I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACINTO CORACE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 482/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Brescia, S.I.M., cittadino della Sierra Leone, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegatagli dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 482/2020, depositato il 4 gennaio 2020, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice di merito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non attendibili – e comunque inidonee a fondare una domanda di protezione internazionale – le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso S.I.M. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, S.I.M. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto credibile la narrazione dei fatti – consistita nel timore di essere condotto in un centro anti-ebola e di morire di tale malattia come il fratello, nonché di subire persecuzioni da avversari politici – denegandogli, di conseguenza, la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

1.2. il motivo è inammissibile.

1.2.1. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma. 5, lett. c) (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862).

1.2.2. Nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente motivato circa le ragioni che lo hanno indotto a ritenere non credibili le dichiarazioni dell’istante, in quanto contraddittorie ed incoerenti su punti essenziali della narrazione dei fatti, compresa l’appartenenza politica, ed ha rilevato che è stato, altresì, debellato il virus dell’ebola. A fronte delle argomentate conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, il motivo si limita per contro, ad una generica contestazione, non suffragata da elementi di prova, in ipotesi offerti al giudice di merito, oltre a quelli considerati inattendibili dall’organo giudicante.

La mancanza di credibilità esclude in radice la possibilità di riconoscere al richiedente sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

2. Con il secondo motivo di ricorso S.I.M. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8,14 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1.

2.1. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non gli abbia riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), sebbene – sulla base di fonti internazionali, più aggiornate di quelle consultate dal collegio giudicante – fosse riscontrabile in Sierra Leone una situazione di violenza indiscriminata, derivante dal conflitto tra due opposte fazioni politiche.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. In tema di protezione internazionale, l’onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell’ipotesi descritta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dall’art. 14, lett. a) e b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio. Ne consegue che, solo ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente (Cass. 15/09/2020, n. 19224; Cass., 03/02/2021, n. 2021).

2.2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato – in fatto – che il ricorrente “non ha mai nemmeno lontanamente allegato che, in caso di rimpatrio, rischierebbe la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generalizzata e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato” (p. 5). Ad ogni buon conto, il giudicante ha altresì constatato – con ricorso a fonti internazionali aggiornate, citate nel provvedimento – che la regione di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza indiscriminata derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, essendo l’intera Sierra Leone – sebbene persistano alcune criticità – sotto il controllo delle autorità governative.

2.2.3. L’istante ha affermato nel ricorso che la situazione sarebbe stata superata da successivi aggiornamenti, citati – sia pure in modo del tutto generico – dallo stesso ricorrente.

2.2.3.1. Senonché, va rilevato al riguardo che nel caso in cui il giudice abbia, bensì, fondato la decisione su fonti aggiornate, ma il ricorrente deduca che tali fonti non siano le ultime concernenti la zona di provenienza, ciò non si traduce, di per sé, in un motivo di nullità della pronuncia impugnata, salvo che il richiedente deduca e dimostri – riproducendone il contenuto essenziale nel ricorso – che da queste ultime fonti emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass., 30/10/2020, n. 23999). In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è – invero – tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass., 12/03/2021, n. 7105).

2.2.3.2. Nella specie il ricorso – già carente, come detto, in punto allegazione della situazione di violenza indiscriminata – sul punto è del tutto generico, limitandosi a menzionare soltanto le stesse fonti già utilizzate dal giudice di merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso, S.I.M. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto al medesimo neppure la protezione umanitaria, pur sussistendo evidenti ragioni di vulnerabilità.

3.2. La censura è inammissibile.

3.2.1. Va rilevato, infatti, che il giudice territoriale ha motivato il diniego di tale forma di protezione – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale, trattandosi di una vicenda (accusa di furto), risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria. Del resto il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza tale da incidere in maniera significativa sui diritti fondamentali, correttamente ha indotto la Corte a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione – neppure allegata – raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019).

3.2.2. A fronte di tali motivate conclusioni del giudice di appello, il ricorrente – al di là di deduzioni di principio circa la forma di protezione in questione e della riproposizione di quanto già prospettato nella fase di merito non ha in alcun modo dedotto di avere allegato nel giudizio di primo grado neppure sotto il profilo della eventuale integrazione nella realtà del Paese ospitante, in ordine alla quale nessun elemento al riguardo è stato fornito ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

3.2.3. Quanto alle violenza che il ricorrente avrebbe subito nel Paese di transito (Libia), va osservato che nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, ma tale profilo può essere valutato solo ai fini della ricostruzione della vicenda individuale e, di conseguenza della credibilità del dichiarante (Cass., 06/02/2018, n. 2861; Cass., 20/11/2018, n. 29875; Cass., 06/12/2018, n. 31676; Cass., 05/06/2020, n. 10835). Sul punto il ricorso è del tutto generico.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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