Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3205 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28399/2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Caltanissetta, corso Sicilia, n. 105, presso l’avv. ANTONELLA MACALUSO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 90/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

R.A. è cittadino del *****.

Ha dichiarato di essere fuggito dal suo paese per motivi religiosi. Egli aveva pubblicamente fatto professione della fede di corrente *****, ed aveva altresì denunciato una distorta interpretazione del Corano da parte dei sunniti, contestando a questi ultimi, in occasione di alcuni festeggiamenti, che la sacra scrittura fosse suscettibile di quel tipo di interpretazioni.

Questo atteggiamento avrebbe procurato al ricorrente una Fatwa da parte del gruppo religioso avverso, per sfuggire alla quale egli ha riparato in Italia.

Qui ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

La Commissione Territoriale ha ritenuto inverosimile il suo racconto, ed ha negato la tutela richiesta.

Questa decisione è stata confermata sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello.

Quest’ultima ha ribadito il giudizio di inverosimiglianza del racconto e dunque ha escluso che possa paventarsi una persecuzione religiosa. Quanto alla protezione sussidiaria ha parimenti escluso l’esistenza di un conflitto armato generalizzato, e, quanto alla richiesta di protezione umanitaria, pur prendendo atto di una certa integrazione in Italia, ha escluso che il livello raggiunto possa essere pregiudicato dal rimpatrio, attesa anche l’inverosimiglianza del racconto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti,prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto – forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

Ad ogni modo, il ricorrente propone tre motivi, il cui scrutinio, se fosse possibile, non gli sarebbe favorevole.

p.- Con il primo motivo denuncia violazione della Convenzione di Ginevra, oltre che della L. 251 del 2007, artt. 5, 7, 8.

Ritiene che la corte sia venuta meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, meglio, abbia violato la regola dell’onere probatorio attenuato a carico del ricorrente, nel valutare la credibilità delle sue dichiarazioni.

Pur avendo ammesso che, in astratto, la vicenda prospettata può giustificare la concessione dello status di rifugiato, in concreto ha escluso il riconoscimento per via della scarsa credibilità del racconto, ma senza svolgere approfondimenti sulla narrazione fatta dal ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo infatti è assolutamente generico là dove non si fa carico delle specifiche ragioni per cui la corte territoriale, condividendo la valutazione del primo giudice, ha affermato la non credibilità: il motivo evoca solo considerazioni generali sul paese di provenienza, del tutto inidonee ad attingere la motivazione; inoltre, esordisce rilevando che la corte d’appello avrebbe condiviso la valutazione di non credibilità del giudice di primo grado, ma omette di riferire che cosa avesse detto quel giudice.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente ritiene errato il giudizio sulla situazione del Pakistan in quanto attinto da una fonte inattendibile.

La corte avrebbe fatto riferimento all’EASO che, da ultimo, ha perso la sua credibilità, per via anche di accordi con il sistema Frontex, come lo stesso ricorrente documenta in atti.

Il motivo è inammissibile.

La corte ha fatto, si, uso della fonte EASO, ma non solo di quella, avendo tratto indicazioni sia dalla IGC del 2016, che da fonti istituzionali pakistane.

Il giudizio sulla inesistenza di un conflitto armato generalizzato è dunque ricavato da una pluralità di altre fonti, attendibili ed aggiornate.

p.- Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 288 del 1998, artt. 2, 5, 6.

Il ricorrente ritiene che la corte non ha adeguatamente compiuto la valutazione in ordine alla protezione umanitaria, e, pur dando atto della integrazione ormai acquisita in Italia, ha ritenuto che tale radicamento non andrà perduto alla luce dell’inattendibilità del racconto del ricorrente, che fa presumere che questi abbia mantenuto integri i suoi rapporti nel paese di origine.

Il motivo è inammissibile.

La censura è generica, in quanto mira, ma in modo meramente assertivo, a smentire il giudizio sulla situazione del paese di origine, mentre la questione della credibilità è posta fuori dalla ratio della decisione impugnata che non la invoca per escludere la vulnerabilità, quanto per escludere il beneficio richiesto.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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