Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32056 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30722-2019 proposto da:

CONDOMINIO VIA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO, 107, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE BRUYERE;

– ricorrente –

contro

D.P.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Goiran 23, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Contenti che lo rappresenta e difende, insieme all’avv. Piera Bessi, in forza di procura in calce al controricorso;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 7484/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio di via ***** propone ricorso per revocazione contro l’ordinanza di questa Corte n. 7484/2019, che ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo condominio contro la sentenza della Corte d’appello di Torino resa nel contraddittorio con D.P.R.. Il D. aveva impugnato, ex art. 1137 c.c., una decisione assunta dal consiglio di condominio, ottenendo ragione in primo grado con sentenza confermata dalla Corte d’appello. Questa aveva riconosciuto che la deliberazione del consiglio non aveva un semplice contenuto consultivo, ma conteneva una vera e propria decisione sui lavori di manutenzione del lastrico solare, impugnabile dal condomino titolare del relativo interesse.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Condominio.

Il Collegio, con l’ordinanza oggetto della istanza di revocazione, ha innanzitutto indicato i principi di diritto applicabili in materia, che possono compendiarsi nella regola che il consiglio di condominio ha solamente funzioni consultive e di controllo. Conseguentemente le decisioni di tale più ristretto consesso sono vincolanti per tutti i condomini – anche dissenzienti – solamente in quanto rimesse alla successiva approvazione, con le maggioranze prescritte, dell’assemblea, “le cui funzioni (quale nella specie l’attribuzione della approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4) non sono delegabili ad un gruppo di condomini (…). La determinazione dell’oggetto delle opere di manutenzione straordinaria (…), la scelta dell’impresa esecutrice dei lavori, la ripartizione delle relative spese ai fini della riscossione dei contributi dei condomini rientrano, pertanto, nel contenuto essenziale della deliberazione assembleare imposta dall’art. 1135 c.c., comma 1, n. 4” (così l’ordinanza impugnata pagg. 4, 5).

Fatta tale premessa in diritto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: a) l’avere la Corte d’appello “accertato in fatto (…), che il consiglio di condominio, nella riunione del 31 luglio 2014, aveva approvato l’intervento di manutenzione, aveva scelto l’impresa cui affidare i lavori di manutenzione del lastrico ad aveva suddiviso le spese fra i condomini”; b) l’avere la stessa Corte d’appello accertato che le decisioni del consiglio di condominio “non vennero mai rimesse alla successiva approvazione dell’assemblea con le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c. (…)”; c) la Suprema Corte ha poi precisato, in linea generale, che le determinazioni prese dai condomini in assemblea o, come nella specie, nell’ambito del “consiglio di condominio”, devono valutarsi come veri e propri atti negoziali, la cui interpretazione, al pari di quella degli atti negoziali in genere, compete esclusivamente al giudice di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c.; d) la Suprema Corte ha ancora precisato che “da Corte d’appello di Torino, ricostruiti i fatti come sinora esposto, ha coerentemente attribuito valore organizzativo (e non dunque meramente consultivo o preparatorio di un futuro pronunciamento assembleare) alla deliberazione del consiglio di condominio del 31 luglio 2014” (pag. 6 dell’ordinanza impugnata); d) la Corte di cassazione, infine, ha rilevato come i due motivi di ricorso si fondassero sul verbale di assemblea del 3 dicembre 2015, “che avrebbe poi fatto proprie le decisioni del consiglio di condominio quanto all’approvazione dei lavori ed alla scelta dell’impresa costruttrice”; e) in proposito il Collegio giudicante ha rilevato che tale circostanza, ad onta del fatto che nel ricorso fosse stata definita “pacifica e mai contestata”, non risultava menzionata nella sentenza impugnata, avendo la corte di merito “esplicitamente negato che le determinazioni dei consiglieri di condominio risultassero di seguito approvate o ratificate dall’assemblea”; e) il Collegio, quindi, ha ritenuto inammissibile l’allegazione operata in proposito dal ricorrente, al quale ha addebitato avere introdotto la questione senza assolvere agli oneri di specificità imposti a chi intende introdurre in cassazione una circostanza di fatto di cui non c’e’ menzione nella sentenza impugnata.

In rapporto al contenuto di tale decisione i supposti errori revocatori, fatti valere con il ricorso, consisterebbero in ciò: a) “non risulta assolutamente dalla sentenza della Corte d’appello di Torino che essa abbia accertato che il consiglio di condominio avesse approvato l’intervento di manutenzione e suddiviso le spese” (pag. 13 del ricorso); b) infatti, l’esame del verbale della riunione non giustificava una simile conclusione; c) “manifesto pertanto l’errore revocatorio in cui è incorsa la Corte che ha ritenuto che i consiglieri avessero deliberato, contrariamente a quanto “scritto” nel verbale della riunione (atto interno del giudizio)” (pag. 14 del ricorso), che l’intervento fosse stato deciso e deliberato nella riunione del consiglio di condominio; d) da qui l’ulteriore errore in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità per avere riconosciuto natura di atto negoziale a un atto che si era esaurito nella semplice scelta di un preventivo.

Il ricorso è stato chiamato dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del medesimo. D.P.R. è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile. Dal medesimo traspare innanzitutto una inesatta percezione dei limiti e dell’oggetto del giudizio di cassazione. La Corte, infatti, con l’ordinanza impugnata non ha accertato alcunché, ma ha ricostruito il contenuto della sentenza impugnata in rapporto ai motivi di ricorso. In esito a tale ricostruzione il Collegio ha ravvisato in essa l’accertamento in fatto”, naturalmente compiuto dalla Corte d’appello, che la Delib. del consiglio di condominio aveva quel tale contenuto, eccedente le attribuzioni che potevano essere demandate a quell’organo in applicazione delle norme e dei principi che ne regolano l’attività. La ricostruzione del contenuto della sentenza impugnata costituisce allora la primaria ratio decidendi della pronuncia emessa in sede di legittimità. In rapporto a tale rafia è evidente che il ricorrente non denuncia un errore revocatorio che si innesti in questa fase della decisione (cioè nella identificazione della portata della sentenza d’appello oggetto del ricorso a seguo tempo proposto), ma identifica l’errore nel fatto che il verbale del Consiglio, interpretato correttamente, non legittimava tale ricostruzione. Ma in un tale errore non è affatto incorsa la Corte Suprema, che era chiamata a un compito del tutto diverso, ma al limite i giudici di merito. E’ stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che “d’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. Ne consegue che, ove il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti esaminati dal giudice di merito, o che quest’ultimo avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione, ex art. 394 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 398 c.p.c. contro la decisione di merito, non essendole consentito addurre tale errore in un momento successivo” (Cass. n. 3820/2014; coni. n. 17745/2005; n. 26643/2018). A un attento esame, con riferimento alla pronuncia di legittimità, il solo errore revocatorio avrebbe potuto riguardare solamente la ricostruzione della portata della sentenza impugnata: ossia l’avere la Corte di cassazione supposto che la corte d’appello avesse accertato i fatti in un certo modo, mentre, oggettivamente, dalla sentenza risultava il contrario. Per contro, su tale essenziale aspetto della decisione, il ricorso si esaurisce nella perentoria affermazione che “non risulta assolutamente” che la corte d’appello avesse fatto un simile accertamento. Il ricorso, infatti, si svolge interamente su un piano diverso, essendo volto a dimostrare che un siffatto accertamento non si giustificava nel caso di specie, avuto riguardo al reale contenuto della decisione del consiglio di condominio. Ma in questo sen49 il ricorso incorre in un palese equivoco, perpetuato con la memoria depositata in vista dell’adunanza, perché si attribuisce alla decisione di legittimità un significato e un contenuto diversi da quelli effettivi. A un attento esame, in rapporto al contenuto reale della decisione neanche si identifica l’errore di fatto che inficerebbe la decisione.

Nella decisione della Suprema Corte è in verità identificabile una ulteriore ratio decidendi, nella parte in cui il Collegio riconosce, da un lato, che nella sentenza impugnata non c’era alcuna menzione del fatto, definito in ricorso pacifico e posto a fondamento del medesimo, che le determinazioni del consiglio di condominio fossero state approvate e ratificate dall’assemblea con la decisione del 3 dicembre 2015, essendo, anzi, quel fatto “esplicitamente negato” (pag. 7 dell’ordinanza della Suprema Corte); dall’altro, che il ricorrente aveva introdotto la circostanza in sede di legittimità senza tuttavia assolvere agli oneri di specificità imposti a chi intenda introdurre in cassazione circostanze non menzionate nella sentenza impugnata: da qui l’inammissibilità della relativa deduzione.

In relazione a tale essenziale contenuto della decisione il ricorrente sembra dolersi del fatto che non fu ammessa la produzione documentale operata in grado d’appello. Ma è fin troppo chiaro che la censura, in rapporto al contenuto della decisione assunta dalla Corte di cassazione, non esprime nemmeno dal punto di vista della deduzione la denuncia di un errore di fatto. Neanche si allude all’esistenza di un contenuto oggettivo della decisione d’appello contrastante oggettivamente con la lettura datane dalla cassazione. E non si allude neppure a un errore nella lettura del ricorso; neanche si deduce che il ricorrente avesse assolto agli oneri che la cassazione, contrariamente al vero, aveva ritenuto inadempiuti.

Consegue da quanto sopra l’inammissibilità del ricorso per revocazione. Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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