LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14950-2020 proposto da:
P.M., C.P., quali condomini del Condominio in ***** rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’NTONIO GIOVANNI CIACCI;
– ricorrenti –
contro
avverso la sentenza n. 2845/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio fra il ***** e la condomina M.S., che era stata chiamata nel giudizio dal Condominio al fine di accertare la illegittimità di un manufatto in truciolato realizzato dalla convenuta sul pianerottolo dell’ultimo piano e, quindi, su una parte comune del fabbricato condominiale.
La corte distrettuale ha rilevato che la porzione era stata incorporata all’appartamento dell’ultimo piano fin dal momento della costruzione. Ciò voleva dire che l’alienazione delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio, da parte degli originari proprietari del medesimo, già non comprendeva la porzione sulla quale esisteva il manufatto. Infatti, secondo la Corte d’appello, la porzione aveva assunto una destinazione diversa da quella tipica, che la sottraeva alla presunzione di cui all’art. 1117 c.c. e giustificava la conclusione che essa fu acquistata dalla sola convenuta, allorché questa si rese acquirente dell’adiacente appartamento compreso nello stabile.
Per la cassazione della sentenza, C.P. e P.M., quali condomini del Condominio in *****, hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 817 c.c. Si sostiene che, in difetto di contraria indicazione del titolo, il pianerottolo, sul quale la condomina aveva realizzato il manufatto, si doveva annoverare fra le parti comuni dell’edificio.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
In primo luogo, si deve riconoscere la legittimazione degli attuali ricorrenti, nella loro qualità di condomini, all’impugnazione della sentenza sfavorevole per il condominio (Cass. n. 177/2012; n. 26557/2017; S.U., n. 10934/2019).
Il ricorso è fondato. Il diritto di condominio sulle parti comuni dell’edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l’esistenza dell’edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune, sicché la presunzione di comproprietà posta dall’art. 1117 c.c., che contiene un’elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene prevale sull’attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario (Cass. 17993/2010).
Nello stesso tempo è stato chiarito che l’utilità particolare che un condomino possa trarre da un bene compreso nell’elenco di cui all’art. 1117 c.c. non incide sulla destinazione tipica del bene stesso e sullo specifico nesso di accessorietà all’edificio condominiale (Cass. n. 23316/2020).
In contrasto con questi principi, la Corte d’appello, pure in mancanza di previsione contraria dei titolo, ha ugualmente riconosciuto la proprietà esclusiva del pianerottolo, tuttavia non in base a una verifica delle caratteristiche strutturali e funzionali del pianerottolo stesso, ma in base al rilievo della esistenza su di esso di un manufatto collegato all’unità di proprietà esclusiva, laddove l’utilità particolare che derivava da un tale fatto non incideva, di per sé, sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell’edificio condominiale (Cass. n. 17556/2014).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze il diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021