Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32064 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16728-2020 proposto da:

F.L. e M.S., rappresentati e difesi dall’Avvocato LAURO GIOVANNI per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BPER BANCA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato NICOLINI FEDERICA e dall’Avvocato SPAGNUOLO DOMENICO per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 1819/2019 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, depositata il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/5/2021 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Mantova, con sentenza dell’8/11/2016, ha rigettato la domanda proposta da F.L. e M.S. nei confronti della Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c. (poi BPER Banca s.p.a.) e li ha condannati al pagamento delle spese legali e di una somma pari al doppio delle stesse a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

F.L. e M.S. hanno proposto appello che la corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha parzialmente accolto ed, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato che non sussistevano i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: – che l’azione proposta dagli appellanti non fosse caratterizzata da temerarietà o da mala fede e/o colpa grave tali da giustificare la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 3; – che, per le stesse ragioni, doveva essere respinta la domanda con la quale l’appellata aveva chiesto la condanna degli appellanti per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; che, a fronte dell’accoglimento parziale dell’appello e del rigetto della domanda proposta dall’appellata di condanna degli appellanti per responsabilità aggravata, doveva essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio d’appello, nei limiti di un quarto, e la condanna degli appellanti al rimborso delle stesse per i residui tre quarti.

F.L. e M.S., con ricorso notificato il 12/6/2020, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 13/2/2020.

La BPER Banca s.p.a. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non si è pronunciata, neppure implicitamente, sul motivo d’appello con il quale avevano eccepito la sussistenza, già dedotta in primo grado, delle eccezionali ragioni che avrebbero imposto, pur in caso di rigetto della domanda, la compensazione delle spese di lite da parte del tribunale.

2. Il motivo è infondato. I ricorrenti, infatti, non hanno considerato che la sentenza d’appello, lì dove ha respinto pressoché integralmente le censure formulate con l’atto d’appello, ha implicitamente ma inequivocamente ritenuto l’infondatezza (anche) del motivo di gravame riguardante la sussistenza di ragioni che avrebbero dovuto comportare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, compensando tra le parti le spese del giudizio d’appello nei limiti di un quarto, ha condannato gli appellanti al rimborso delle stesse per i residui tre quarti, senza, tuttavia, considerare che, a fronte dell’accoglimento della domanda di riforma della sentenza di primo grado, gli appellanti, in quanto attori parzialmente vittoriosi, non potevano essere condannati, pur se soccombenti per il resto, al pagamento, neppure parzialmente, delle spese di lite che, al più, potevano essere compensate per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.

4. Il motivo è infondato. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa per cui, al di fuori (come nel caso in esame) di questa ipotesi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017). D’altra parte, il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, e non può, quindi, giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Cass. n. 9532 del 2017; Cass. 1792 del 2017).

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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