Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3207 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29091/2019 proposto da:

A.Z., elettivamente domiciliato in Caltanissetta, corso Sicilia, n. 105, presso l’avv. ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato, da cui è rappresentato e difeso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

A.Z. è cittadino *****.

Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per evitare le conseguenze di una accusa ingiusta.

In particolare, egli ha reagito all’assassinio dei suoi genitori per mano di chi voleva impossessarsi della proprietà di famiglia. Nell’ambito della rappresaglia, ordita da lui e dai suoi sodali, uno degli antagonisti è rimasto ucciso, e la colpa è stata addossata a lui, che dunque è fuggito per evitare le conseguenze di tale ingiusta accusa.

Giunto in Italia ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria.

La Commissione Territoriale ha ritenuto inverosimile il racconto, ed ha pertanto rigettato quelle richieste.

La decisione è stata confermata dal Tribunale e dalla Corte di Appello.

Quest’ultima ha confermato il giudizio di inverosimiglianza del racconto fatto dal ricorrente e dunque ha escluso che possa prospettarsi una persecuzione rilevante; ha altresì escluso, sulla base di alcune fonti di conoscenza, che la situazione del Pakistan e segnatamente della regione di provenienza, sia interessata da un conflitto armato generalizzato tale da pregiudicare la sicurezza dei civili; quanto alla protezione umanitaria, pur prendendo atto di una certa integrazione del ricorrente in Italia, la corte ha escluso che quest’ultimo sia del tutto sradicato dalla società di provenienza, e dunque ha escluso che possa perdere il livello di diritti acquisito.

Avverso tale decisione A.Z. propone tre motivi di ricorso.

Non v’è costituzione del Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti,prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

Comunque sia i motivi, se ne fosse possibile lo scrutinio sarebbe inammissibile.

p.:- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della Convenzione di Ginevra, nonchè della L. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 6, 7, 8.

Quanto alla richiesta di avere lo status di rifugiato il ricorrente ritiene che la corte abbia sbrigativamente ritenuto inverosimile il suo racconto, non considerando che, avendo la parte un onere della prova attenuato, la corte stessa avrebbe dovuto approfondire di sua iniziativa la vicenda personale esposta, che non poteva essere meglio narrata a cagione delle difficoltà di riferire fatti avvenuti lontano e nella impossibilità di provarli.

Ritiene altresì violato il dovere di cooperazione officiosa quanto alla valutazione della oggettiva gravità della persecuzione e dei rischi corsi.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo infatti esordisce ricordando che la corte d’appello ha ribadito il rilievo del tribunale sulla non credibilità del ricorrente, ma omette di riferire le ragioni della decisione del tribunale. Non solo: svolge considerazioni del tutto prive di indicazione del dove e del come tali ragioni fossero emerse nel giudizio di merito e ignora quelle specificamente svolte dalla corte nissena.

p.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, ed omesso esame.

Ritiene insufficiente la valutazione, ai fini della protezione sussidiaria, della situazione del paese di origine, ed in particolare ritiene che la corte ha fatto ricorso ad una fonte di conoscenza (l’EASO) del tutto inattendibile, dichiarata tale altresì da istituzioni di paesi Europei.

Il motivo è inammissibile La corte di merito, come chiaramente risulta (pp. 7-8), ha fatto ricorso oltre che alla fonte Easo, altresì ad altre fonti di conoscenza, che sono menzionate e di cui è fornita la data di riferimento.

Il ricorrente comunque non contesta alcunchè quanto ai contenuti dedotti da queste altre fonti.

p.- Il terzo motivo denuncia invece violazione della L. n. 88 del 1998, artt. 2, 5, 19. Ritiene che la corte abbia violato il dovere di adeguata valutazione, anche tramite comparazione, dei motivi umanitari che giustificano la concessione del permesso di soggiorno.

In particolare, pur avendo preso atto di una certa integrazione, la corte ha escluso lo stato di vulnerabilità, ritenendo che, alla luce della inverosimiglianza del racconto è da ritenersi ancora radicato il ricorrente nel paese di origine, ed ha altresì affermato che la sola integrazione non è sufficiente.

Il motivo è inammissibile.

Anche questo motivo svolge delle considerazioni del tutto prive di riscontro sul come erano state offerte al giudice di appello con l’impugnazione e non si preoccupa di criticare la motivazione della decisione, la quale ha considerato l’assenza di sradicamento come indice di non vulnerabilità.

Il motivo è incentrato in realtà sull’evocazione delle condizioni del paese di rientro e, peraltro, senza spiegare come erano stata fatte valere con l’atto di appello.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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