LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18171-2018 proposto da:
V.D.G., rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO DONATI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 438/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE V.D.G. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 438 del 15 marzo 2018 con cui la Corte d’Appello di Genova ha giudicato inammissibile l’opposizione all’esecuzione da lui proposta avverso la cartella esattoriale notificatagli per il pagamento di spese di giustizia, al medesimo richieste a causa della intervenuta revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La corte territoriale, dopo avere (implicitamente) qualificato come recuperatoria la suddetta opposizione all’esecuzione (si veda pag. 5, rigo 10, della sentenza, dove si afferma che in sede di opposizione non possono farsi valere i vizi del titolo di cui, difettando la notifica, siano ancora aperti i termini di impugnazione secondo i rimedi propri), ha affermato che l’opponente avrebbe dovuto esperire il ricorso per cassazione ex art. 113 TUSG.
Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 5035 del 25 febbraio 2020 ha evidenziato che l’impugnazione del V. risultava notificata:
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, succeduta ad Equitalia S.p.A. (già contumace nel giudizio di appello), presso la sede ***** dell’Agenzia, nonché presso il difensore domiciliatario in primo grado di Equitalia;
al Ministero della Giustizia, quale ente impositore (già costituito nel giudizio di appello tramite l’Avvocatura dello Stato) presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova.
Riteneva che quanto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la notifica del ricorso presso il difensore di Equitalia in primo grado dovesse ritenersi nulla (non operando l’ultrattività del mandato difensivo a Equitalia dopo l’estinzione della stessa, attesa la certezza dell’evento successorio e l’incontrovertibilità della sua conoscibilità ad opera di controparte), essendo invece valida la notifica presso la sede ***** della stessa (cfr. Cass. 26704/14, nonché da ultimo Cass. S.U. n. 4845/2021). La notifica al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale, invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato, era invece nulla (Cass. 608/15).
Per l’effetto ha disposto il rinnovo della notifica al Ministero della Giustizia, con conseguente rinvio a nuovo ruolo.
Procedutosi a tale adempimento, la causa è stata fissata nuovamente in adunanza camerale.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, e art. 615 c.p.c..
Nello stesso si rileva che la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’opposizione promossa dal ricorrente avverso la cartella esattoriale, sostenendo che questi avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113, avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato peraltro mai notificato né comunicato.
Atteso anche il profilo di carenza di motivazione della cartella impugnata, che secondo il ricorrente non reca le ragioni per le quali è stata emessa, nella specie occorre evidenziare che è dato contestare il provvedimento di revoca anche con il ricorso al Tribunale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, che si pone come alternativo al ricorso per cassazione di cui allo stesso testo normativo, art. 113.
Ne consegue, che in mancanza della notifica del provvedimento di revoca, l’impugnazione della cartella mira a recuperare l’impugnazione non potuta a suo tempo proporre per la mancata comunicazione del relativo provvedimento, la quale è stata correttamente indirizzata al Tribunale, nelle forme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.
Ne deriva che correttamente la cartella è stata impugnata dinanzi al tribunale.
Il secondo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79, 95 e 136, in quanto il giudice di appello ha errato nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l’assoluzione del ricorrente dal reato di cui al citato D.P.R., artt. 79 e 95.
Tale assoluzione induce invece a ritenere che il ricorrente fosse nelle condizioni di poter avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello stato con il che risulta incomprensibile la ragione della revoca.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nulla avendo rilevato la Corte d’Appello quanto all’eccezione di difetto di motivazione della cartella impugnata. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia fondato.
In disparte la considerazione per cui (cfr. Cass. n. 4407/2011) il ricorso per cassazione promosso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4, avverso il provvedimento del tribunale che, nell’ambito di un procedimento penale, abbia fissato la concreta decorrenza del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia che rientra nell’ambito della cognizione delle Sezioni penali della Corte di cassazione, non avendo ad oggetto l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed ausiliari del giudice, di cui al medesimo decreto, art. 170, nella fattispecie l’impugnazione della cartella esattoriale, volta al recupero delle somme corrisposte nell’interesse del ricorrente al difensore, stante l’intervenuta revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stata qualificata come rimedio recuperatorio, in relazione alla possibilità di contestare la correttezza del provvedimento di revoca.
Alla luce di tale qualificazione, è stata però ritenuta l’opposizione inammissibile, in quanto l’opposizione avverso il decreto di revoca andava proposta mediante ricorso per Cassazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113.
L’assunto è però erroneo.
Occorre in primo luogo evidenziare che l’opposizione era essenzialmente volta a contestare la pretesa dell’ufficio di recuperare coattivamente somme delle quali avrebbe fruito indebitamente il ricorrente, ponendosi la revoca dell’ammissione al patrocinio quale presupposto logico di tale pretesa.
Sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che (Cass. n. 10395/2016) in materia di opposizione all’esecuzione avverso una cartella esattoriale emessa su richiesta di un’autorità giudiziaria, per la restituzione di somme ricevute a titolo di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per materia è del tribunale, identificato secondo il foro erariale, e non del giudice di pace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa posta in esecuzione rientra nella competenza per materia del tribunale, principio al quale il Collegio intende dare continuità e che denota quindi l’infondatezza dell’assunto del giudice di merito che ha invece indicato quale unico rimedio quello del ricorso per Cassazione. Peraltro, la stessa giurisprudenza penale di questa Corte, nel rimeditare il proprio orientamento, che in precedenza riteneva che il ricorso per Cassazione fosse effettivamente l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento di revoca del beneficio in esame a seguito di richiesta dell’amministrazione finanziaria, ha precisato che (Cass. pen. N. 11771/2017) in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dall’amministrazione finanziaria, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99,, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi del D.P.R. cit., art. 113, per violazione di legge.
Ne deriva che, anche avuto riguardo alla funzione recuperatoria, la parte avrebbe potuto rivolgersi al Tribunale onde contestare la correttezza del provvedimento di revoca, avvalendosi della notificazione della cartella quale atto per effetto del quale gli era stato reso noto il provvedimento di revoca.
Il motivo deve quindi essere accolto con la cassazione del provvedimento impugnato, restando assorbiti gli altri due motivi di ricorso.
Il giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti motivi, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021