LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e difende.
– ricorrente –
contro
INERTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lazio n. 20/C, presso lo studio dell’Avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Nicola Bianchi e Gaetano Ciancio.
– controricorrente/ricorrente incidentale –
e contro
EQUITALIA EMILIA NORD S.p.A.;
– intimata –
e sul ricorso proposto da:
EQUITALIA CENTRO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’Avv. Sante Ricci, e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente.
– ricorrente –
contro
INERTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lazio n. 20/C, presso lo studio dell’Avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Nicola Bianchi e Gaetano Ciancio.
– controricorrente/ricorrente incidentale –
e nei confronti di:
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
entrambi per la cassazione della sentenza n. 610/04/2015 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 23 marzo 2015;
e sul ricorso proposto da:
INERTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lazio n. 20/C, presso lo studio dell’Avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Nicola Bianchi e Gaetano Ciancio.
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e difende.
– controricorrente –
e nei confronti di:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
per l’annullamento degli atti di diniego di definizione delle controversie tributarie, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, notificati il 27 aprile 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021 e, in seconda convocazione, il 6 luglio 2021, dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
FATTI DI CAUSA
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Inerti s.r.l., società risultante dalla scissione parziale della Impresa B. di B.C. & F. s.n.c., di cinque cartelle di pagamento, emesse anche ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e relative a iscrizioni a ruolo nei confronti della società scissa, ad essa notificate quale responsabile in solido per effetto della scissione, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Inerti s.r.l., annullava gli atti gravati limitatamente alle imposte iscritte a ruolo, fatte salve le sanzioni.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto autonomi ricorsi l’Agenzia delle entrate, su due motivi, ed Equitalia Centro S.p.a., su due motivi.
Inerti s.r.l. ha resistito a entrambi, con controricorsi, e ha proposto autonomi ricorsi incidentali, affidandosi a sei motivi. Equitalia Centro s.p.a., subentrante a Equitalia Emilia Nord S.p.a., ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Con istanza, datata 26 maggio 2016, Inerti S.p.a., premesso che per ciascuna delle cartelle impugnate era stata proposta un’autonoma istanza di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, ha chiesto la sospensione della controversia.
L’Agenzia delle Entrate, con nota datata 1.12.2020, ha depositato provvedimento di diniego della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 citato, in quanto gli atti impugnati, cartelle del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non avevano natura di atto impositivo ma di mera riscossione.
Avverso i cinque provvedimenti di diniego la Società ha proposto ricorso, con contestuale istanza di trattazione della controversia, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
I ricorsi sono stati avviati alla trattazione, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., in camera di consiglio in prossimità della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che venga disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione rimessa da questa Sezione semplice con ordinanza n. 1913 del 28 gennaio 2021.
Inerti s.r.l. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per la sua pregiudizialità, rispetto al merito della controversia, va trattato da primo il ricorso proposto dalla Società, per l’annullamento dei cinque atti di diniego opposti dall’Agenzia delle entrate avverso le altrettante istanze avanzate da Inerti s.r.l., ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto, come detto sopra, l’impugnazione di cinque cartelle di pagamento, riferite agli anni di imposta dal 2002 al 2005.
In particolare, per quattro cartelle, derivanti da iscrizioni a ruolo a titolo definitivo, in esito a controlli automatizzati delle dichiarazioni di modello Unico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, i dinieghi sono stati notificati in quanto gli atti per i quali si è richiesta la definizione non rappresentano atti impositivi ma atti di mera riscossione, non rettificativi ma ricognitivi delle dichiarazioni, come tali esclusi dall’ambito di applicazione del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 136 del 2018.
Per la restante cartella (*****), derivante dal recupero di somme dovute e non versate, a seguito di adesione al condono della L. n. 289 del 2002, l’atto di diniego è stato motivato dalla circostanza che, essendosi la cartella limitata a recuperare somme dovute sulla base di una sanatoria, alla quale il contribuente ha volontariamente aderito, non ha natura di atto impositivo, bensì di atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione di condono.
Avverso gli atti di diniego, Inerti S.p.a. – premesso di essere stata costituita il ***** quale società risultante dalla scissione parziale della società “Impresa B. di B.C. & F. s.n.c. e che tutte le iscrizioni a ruolo erano state effettuate nei confronti della società scissa e a essa notificate quale responsabile solidale – ha proposto ricorso, con contestuale richiesta di trattazione della controversia, su unico motivo.
La Società, con il mezzo di impugnazione, ha dedotto l’illegittimità dei dinieghi per violazione ed errata applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, contestando, alla luce di precedenti resi da questa Corte, che le cartelle impugnate costituissero meri atti di riscossione e, come tali, esclusi dalla definizione agevolata dalla norma citata che fa riferimento alle liti “aventi ad oggetto atti impositivi”.
Tale argomentazione, basata sul dato letterale, è stata, di contro, ribadita dall’Agenzia delle entrate nei suo controricorso.
La questione, oggetto di contrasto all’interno della giurisprudenza della Sezione semplice, è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18298 del 25/06/2021 le quali hanno dato continuità all’orientamento per cui “in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”.
Nel caso in esame, detto principio è applicabile nei confronti di tutti gli atti di diniego in quanto tutte le cartelle, impugnate e oggetto di definizione, costituiscono il primo atto con cui la pretesa fiscale è stata comunicata, nella qualità di responsabile solidale, alla Società.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso della Società avverso i dinieghi di definizione agevolata opposti dall’Amministrazione finanziaria è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 3, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.
A ciò consegue l’assorbimento dei motivi addotti a sostegno dei ricorsi dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Centro s.p.a. e dei ricorsi incidentali di Inerti S.r.l. avverso la sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna.
Le spese del giudizio, ai sensi del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.
L’estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti processuali per il versamento, da parte della Società ricorrente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso della società Inerti S.r.l. avverso i dinieghi di definizione agevolata della lite e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese del giudizio a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 10 giugno 2021 e, in seconda convocazione, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021