LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8718-2020 proposto da:
*****SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.M., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BARBUTO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
CI.PA., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato MAURO RECANATESI, che la rappresenta e difende;
FALLIMENTO N. ***** DI ***** SNC DI C.M. E P.A., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIA CAIAFA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA GRAZIA SIRNA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 342/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per cassazione la ***** Snc ed i Sigg. C.M. e P.A. censurano la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 342/2020 in data ***** la quale confermò la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile di Civitavecchia n. ***** che aveva dichiarato il fallimento dei ricorrenti, poi confermato dalla Corte di Appello in sede di gravame, stante l’esistenza dei presupposti costituiti dallo stato di insolvenza della società.
La Corte di Appello di Roma aveva rigettato l’appello, volto ad ottenere la revoca della dichiarazione di fallimento.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la ***** Snc ed i Sigg. C.M. e P.A. affidato ad un motivo e memoria.
Il Fallimento di ***** Snc di C.M. e P.A. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della F. Fall., art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché la Corte ha ritenuto erroneamente presenti i requisiti per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Il generico motivo di censura della sentenza gravata proposto dai ricorrenti risulta inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi in una mera richiesta di riesame dell’analisi fattuale che è preclusa in questa sede.
Infatti la Corte di Appello di Roma nella sentenza gravata correttamente ha affermato l’esistenza del requisito di cui alla L. Fall., art. 5, in quanto ha rilevato l’esistenza di un quadro indiziario univoco e concordante dello stato di impotenza funzionale, non transitoria, della società fallita di soddisfare le proprie obbligazioni.
La Corte di Appello territoriale, infatti, ha rilevato la conclamata necessità di ricorrere al credito il che è un chiaro sintomo dell’incapacità dell’impresa incapace di produrre beni con un margine di redditività tale da poter sopperire alle esigenze dell’impresa stessa. Inoltre la società fallita ha debiti nei confronti del creditore procedente di Euro 45.000,00, iscrizione di 22 protesti per l’importo di Euro 22.500,00 nonché un debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e riscossione di Euro 168.421,00.
Riguardo quest’ultimo i ricorrenti affermano di aver richiesto la definizione agevolata con importo ridotto e possibilità di pagamento rateale e che in ogni caso i soci illimitatamente responsabili sono in possesso di un cospicuo patrimonio immobiliare capace di far fronte all’esposizione debitoria e soddisfare i creditori insinuati.
Le difese esposte da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, tuttavia, confermano lo stato di decozione dell’impresa, così come era stato accertato dal Tribunale nel dichiarare il fallimento dei ricorrenti.
Deve pertanto essere rigettato il ricorso proposto dalla ***** Snc e dai Sigg. C.M. e P.A., condannando i predetti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio a favore del controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 5.600,00 complessive oltre Euro 100,00 per spese generali, oltre iva e cap come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/1 sezione della Corte di Cassazione, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021