LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG e proposto da:
R.A., rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’avv. Rosa Vignali (p.e.c.
rosa.vignali.firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, viale A. Gramsci 22;
– ricorrente –
nei confronti di Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la ordinanza depositata il 26 giugno 2018 dal Giudice di pace di Arezzo RG n. 1350/2018.
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Dott. Bisogni Giacinto;
RILEVATO
che:
Il Giudice di pace di Arezzo con il provvedimento menzionato in epigrafe ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Arezzo nei confronti del sig. R.A., cittadino albanese, ritenendo insussistenti i motivi legati allo stato di salute del ricorrente in quanto le patologie prospettate come ostative all’espulsione erano curabili, per scienza diretta del giudice, nel suo paese di provenienza.
Ricorre per cassazione il sig. R. affidandosi a tre motivi: a) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 in relazione all’art. 32 Cost., dello stesso D.Lgs. n. 86 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 19 e 35; b) violazione dell’art. 115 c.p.c.; c) motivazione completamente contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Non si costituisce l’intimata Amministrazione dell’Interno.
RITENUTO
che:
Il ricorso, i cui motivi astretti da uno ineludibile vincolo logico-giuridico, è fondato.
Il Giudice di pace, senza alcuna valutazione concreta ed effettiva delle patologie lamentate dal ricorrente, ai fini del giudizio sulla legittimità del decreto di espulsione, ha sostanzialmente deciso la controversia sulla base di una affermazione di conoscenza personale, peraltro non circostanziata, del sistema sanitario albanese che sarebbe idoneo alla cura delle patologie in questione. In tal modo l’ordinanza impugnata si è posta in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità che chiarisce la linea di confine fra conoscenza personale del giudice e nozione di comune esperienza ai fini della valutazione probatoria (Cass. civ. n. 7726 del 20 marzo 2019 secondo cui “il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza, le quali riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, e non anche elementi valutativi che implicano cognizioni particolari ovvero nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, attiene all’esercizio di un potere discrezionale; pertanto la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, può configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità”).
Va pertanto cassato il provvedimento impugnato e rimessa la causa al Giudice di pace di Arezzo, in persona di altro magistrato che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Giudice di pace cui rinvia la causa anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021