LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10302/2020 R.G. proposto da:
S.E.H.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Giammaria Roberto, con domicilio eletto in Roma, Circonvallazione Gianicolense, n. 168, presso lo studio dell’Avv. Picciano Maria Grazia;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il 14 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che S.E.H.R., cittadino della Costa d’Avorio, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 14 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato da lui proposta in via principale e quella di riconoscimento della protezione sussidiaria proposta in via subordinata, accogliendo invece la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta in via ulteriormente gradata;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e), art. 3, commi 3, 4 e 5, art. 5 e art. 6, lett. a), artt. 7, 8 e 11, art. 12, lett. a), e art. 14, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed il difetto di motivazione, censurando il decreto impugnato per aver escluso l’attualità dei rischi da lui prospettati, in virtù delle lacune riscontrate nella vicenda personale riferita a sostegno della domanda e della lontananza nel tempo degli avvenimenti narrati, senza tener conto a) dell’avvenuta produzione in giudizio degli originali dei documenti dei quali la Commissione territoriale aveva ritenuto di non poter valutare l’originalità, b) della tessera attestante il ruolo di vicesegretario da lui svolto nell’ambito del gruppo studentesco FESCI, c) dei chiarimenti da lui forniti in ordine alla sua inclusione nella lista degli studenti espulsi dall’Università, d) della coerenza logica della sua narrazione, nella parte riguardante il suo rientro all’Università dopo gli scontri con la Polizia, la perquisizione da lui subìta ed il rischio di arresto in caso di rimpatrio e e) dei riscontri emergenti dalla documentazione prodotta;
che il motivo è fondato;
che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, devono essere sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ad un controllo di credibilità, avente ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142);
che nella specie, ai fini del rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il Tribunale si è limitato a richiamare il giudizio d’inattendibilità personale e d’inverosimiglianza della vicenda allegata dal ricorrente, formulato dalla Commissione territoriale all’esito del colloquio, escludendo inoltre l’attualità dei rischi da lui prospettati, a causa della lontananza nel tempo degli avvenimenti narrati, e la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del Sylla;
che il decreto impugnato ha tuttavia omesso di prendere posizione in ordine alle risultanze della documentazione prodotta ed ai chiarimenti forniti dal ricorrente al fine di colmare le lacune della narrazione rilevate dalla Commissione territoriale, nonché di acquisire le informazioni necessarie per poter valutare, anche alla stregua della situazione politico-istituzionale in atto in Costa d’Avorio, le conseguenze della partecipazione del Sylla ai disordini provocati dalle manifestazioni studentesche svoltesi nel periodo 2014/2015;
che la predetta documentazione, specificamente richiamata nel ricorso per cassazione ed allo stesso allegata, era costituita tra l’altro dagli originali della tessera d’iscrizione del ricorrente al FESCI e del certificato d’iscrizione all’Università per l’anno accademico 2015/2016, la cui valutazione assumeva particolare rilievo ai fini dell’accertamento dell’appartenenza del Sylla al movimento studentesco e della frequentazione dell’Università nel periodo immediatamente successivo gl’indicati disordini, in ordine ai quali la Commissione territoriale aveva sollevato motivati dubbi;
che, nella sua stringatezza, la motivazione del decreto impugnato, nella quale non si dà conto delle ragioni per cui gli elementi di fatto risultanti dai predetti documenti e i chiarimenti forniti nel ricorso sono stati ritenuti inidonei a dissipare i predetti dubbi ed a dimostrare la perdurante esposizione del ricorrente al rischio di essere arrestato e di subire un trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni del sistema carcerario di quel Paese, impedisce di ricostruire il percorso logico-giuridico attraverso il quale il Tribunale è pervenuto al rigetto delle domande proposte in via principale e subordinata, configurandosi pertanto come una motivazione meramente apparente (cfr. Cass., Sez. lav., 14/02/2020, n. 3819; Cass., Sez. VI, 23/05/2019, n. 13977);
che il decreto impugnato va pertanto cassato, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), art. 3, commi 3, 4 e 5, art. 5, art. 6, lett. a), artt. 14,16 e 17 e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed il difetto di motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso che nella sua regione di provenienza fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata, senza considerare che al momento dell’espatrio egli non risiedeva in Khorogo, ma ad Abidjan;
che la causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Campobasso, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021