Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32089 del 05/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15746-2020 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MECCA VITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 1143/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 04/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

S.H., gambiano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Potenza che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Considerato che:

la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U n. 15177-21);

tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;

il vizio è il rilevabile d’ufficio donde il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472