LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15915-2020 proposto da:
VIE SICURE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONELLI NICOLA;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati HAZAN MAURIZIO e TAURINI STEFANO;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 33/2020 (R.G. n. 6445/2019) del GIUDICE DI PACE di NAPOLI NORD, depositata il 14/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRESA MARIO il quale, visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile e, in subordine, rigetti il regolamento di competenza.
FATTI DI CAUSA
1 La s.r.l. Vie Sicure Italia ha convenuto a giudizio, davanti al Giudice di pace di Napoli Nord, l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fosse condannata al pagamento delle somme dovute per un intervento di ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza conseguenti ad un sinistro stradale verificatosi a Roma in data 6 settembre 2019.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Giudice di pace di Bologna o di Roma, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 14 maggio 2020 il Giudice di pace ha accolto l’eccezione, dichiarando la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di Bologna o di Roma.
Ha osservato il giudicante che la società convenuta ha sede legale a Bologna e ha dichiarato di non aver conferito alcun potere ad un rappresentante nel circondario del Tribunale di Napoli Nord. Ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., poi, la competenza sarebbe da radicare presso il Giudice di pace di Roma.
2. Avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Napoli Nord propone regolamento di competenza la s.r.l. Vie Sicure Italia con atto affidato ad un motivo e affiancato da successiva memoria.
La s.r.l. Unipolsai Assicurazioni ha presentato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il regolamento di competenza, ovvero in subordine lo rigetti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene il Collegio che, come correttamente è stato rilevato dal Procuratore generale, il regolamento di competenza debba essere dichiarato inammissibile.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, a norma dell’art. 46 c.p.c., la decisione con la quale il giudice di pace statuisce sulla propria competenza non è impugnabile con il regolamento di competenza; orientamento, questo, che è stato ribadito anche dopo l’entrata in vigore della riforma di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 (v., tra le altre, le ordinanze 4 settembre 2013, n. 20324, 28 maggio 2014, n. 12010, 12 ottobre 2020, n. 21975, e 18 gennaio 2021, n. 711). Questo profilo di inammissibilità assorbe l’altro, di merito, secondo cui nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione l’art. 1182 c.c., comma 3 – come vorrebbe la parte ricorrente – bensì l’art. 1182 c.c., comma 4, posto che la somma che la società attrice richiede non può essere considerata esattamente determinata (Sezioni Unite, sentenza 13 settembre 2016, n. 17989).
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021