Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32104 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28747-2016 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 128, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO TUTINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CECERE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nonché contro M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3922/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

R.S. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 7.10.2015, che aveva confermato la sentenza di primo grado, con fa quale era stata rigettata la sua domanda di pagamento dei compensi professionali svolti in favore di M.P.;

M.P. è rimasto intimato.

RITENUTO

che:

il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto con atto notificato il 19.11.2016, oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 7.10.2015;

– pur dovendosi applicare il termine lungo di un anno, e, pur considerando la sospensione feriale dei termini, come modificata con il D.L. n. 132 del 2014, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre il 7.11.2016;

va dato seguito all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 741 del 1969, art. 1 nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014 – è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dell’art. 16, comma 1 stesso D.L., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio “tempus regit actum” (Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20866);

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto;

dichiara inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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