Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32111 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.M., nato in ***** il *****, elettivamente domiciliato in Salerno, via Zammarrelli 12, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Vegliante che indica per le comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica certificata avv.vincenzovegliante.legalmail.it e lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

B.F., curatore speciale del minore Ci.Mo.;

e:

S.N. e s.f.;

avverso la sentenza n. 22/2020 della Corte di appello di Salerno, emessa in data 15 settembre 2020 e comunicata in data 28 dicembre 2020, R.G. n. 377/2020;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni;

RILEVATO

che:

Il Tribunale per i minorenni di Salerno ha dichiarato, con sentenza n. 19/2020 del 20 aprile 2020, l’adottabilità del minore Ch.Mo. nato a ***** il *****.

Hanno proposto appello i genitori del minore C.M. e K.B. censurando una insufficiente valutazione della loro capacità genitoriale e chiedendo che la stessa venisse esaminata mediante l’ausilio di una consulenza tecnica.

Il curatore speciale del minore e il P.G. presso la Corte di appello hanno chiesto il rigetto del gravame.

Sono intervenuti in giudizio i sigg.ri S.N. e s.f., affidatari del minore, chiedendo fosse dichiarata la nullità dell’atto di appello perché non notificato nei loro confronti sebbene già intervenuti in primo grado.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 20/2020, ha respinto l’eccezione di nullità degli intervenienti e l’appello dei signori C.M. e K.B.. Ha rilevato che sin dalla nascita gli appellanti avevano demandato ai signori S.N. e s.f. la cura e l’educazione del figlio che aveva sempre vissuto presso gli affidatari i quali hanno costituito l’unico riferimento affettivo, educativo ed economico per il minore. Ha ritenuto palesemente impercorribile un recupero della volontà prima ancora della capacità genitoriale dato il comportamento persistente anche nel corso del giudizio di totale anaffettività e dismissività da parte della madre e di contrapposizione anche violenta da parte del padre.

Ricorre per cassazione il sig. C.M. che deduce: violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

RITENUTO

che:

Il ricorso è inammissibile per una pluralità di motivi. In primo luogo non risulta notificato a nessuna delle parti che hanno partecipato al giudizio di appello.

In secondo luogo è formulato in modo del tutto generico quanto alla asserita violazione di norme di diritto e in modo irrituale quanto all’asserito difetto di motivazione.

Inoltre il ricorso nella parte espositiva si fonda esclusivamente su due punti: la mancata audizione degli appellanti da parte della Corte di appello di Salerno che sarebbe stata investita di una richiesta in tal senso. Censura che palesemente non presenta alcun profilo quanto alla lamentata violazione di legge e che appare del tutto generica perché omette qualsiasi richiamo del contenuto dell’atto di appello che potesse giustificare la necessità di una audizione indipendentemente dalle difese spese con l’atto di gravame e non chiarisce in cosa sia consistita e su quali temi sia stata prospettata separatamente dall’atto di appello la richiesta di audizione nel corso del giudizio di secondo grado.

Per altro verso il ricorso consiste in una apodittica affermazione della inesistenza di una situazione di abbandono che si scontra con la motivazione della Corte di appello senza minimamente metterla in discussione dato che i contatti del figlio con la madre sono stati del tutto sporadici e privi di contenuto affettivo mentre quelli con il padre sono culminati in un episodio di violenza che ha provocato lesioni gravi al minore il quale da allora vive in termini conflittuali la relazione. Ne’ viene contestata dal ricorrente la mancanza di qualsiasi contributo al mantenimento e alla cura del minore che ha potuto trovare sin dalla nascita un contesto familiare esclusivamente per merito dell’impegno totalmente sostitutivo della famiglia affidataria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di pubblicazione o diffusione della presente ordinanza vengano omesse le generalità delle parti e il riferimento a dati identificativi delle stesse.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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