LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18415/2020 proposto da:
M.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciafardini Antonio, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 04/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di L’Aquila, con decreto del 27 maggio 2020, ha rigettato il ricorso proposto da M.J., cittadino della *****, volto ad ottenere la protezione internazionale ovvero umanitaria, dopo il diniego della locale Commissione territoriale.
2. Per la cassazione di tale decreto lo stesso ricorrente ha proposto un motivo di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
3. Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nel prevedere che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ipotesi regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
4. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che il difensore è perciò tenuto a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, eventualmente anche con la stessa sottoscrizione riferita all’autenticità della firma del ricorrente (Cass. Sez. U, 15177/2021).
5. Sennonché, con ordinanza di questa stessa Corte n. 17970/202, è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni unite, “per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE, con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p. 2 della medesima Carta, nonché 6, 7, 13 e 14 della CEDU”.
6. Nel caso di specie, la procura conferita al difensore indica la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che questa fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando in calce soltanto l’autenticazione della firma.
7. La sollevata questione di legittimità costituzionale assume perciò rilievo decisivo per la definizione della lite, con la conseguenza che la trattazione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Consulta.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021
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