LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16416/2020 proposto da:
L.X., domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Maria Cristina Romano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 26605/2020, depositato il 16/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
CHE:
La richiedente ha proposto ricorso per cassazione con sette mezzi, avverso il decreto del Tribunale di Milano, in epigrafe indicato. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
Il Tribunale, investito dell’impugnazione del diniego opposto dalla Commissione territoriale alla domanda di protezione internazionale, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per ogni forma di protezione, consultate e valutate le fonti internazionali.
CONSIDERATO
CHE:
Rilevato che la Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 17970 del 23/06/2021, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché agli artt. 18, 19, p. 2 e 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
Rilevato che, nel caso in esame, la procura speciale alle liti rilasciata al difensore non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ vera”, in difformità da quanto previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 (Cass. Sez. U. n. 15177/2021).
Rilevato che la disamina della validità o meno della procura, come in concreto conferita, è pregiudiziale all’esame del merito, si reputa opportuno disporre il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
– Rinvia il procedimento a Nuovo Ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale, come da motivazione;
– Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021