Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32120 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 21403/2020 proposto da:

K.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Giudice, con elezione di domicilio presso il suo studio legale in Roma, Viale Manzoni, n. 81, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore;

Prefettura della Provincia di Udine, nella persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Udine, pubblicata il 3 luglio 2020 e comunicata in pari data;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

1. Con ordinanza del 3 luglio 2020, il Giudice di Pace di Udine ha rigettato l’opposizione proposta da K.G., nato in *****, avverso il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Udine emesso il 23 maggio 2020.

2. Il Giudice di Pace ha affermato che il decreto di espulsione era atto dovuto, perché l’opponente era entrato nel territorio dello Stato, in data 27 novembre 2007, dalla frontiera Bari e non aveva presentato la dichiarazione di presenza di cui alla L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 2 (D.Lgs. n. 286 del 1998, (art. 13, comma 32, lett. b) e succ. modifiche).

3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso K.G. con atto affidato a tre motivi.

4. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2 e art. 13, comma 2 bis e l’omesso esame dei fatti esposti nel ricorso riguardanti i genitori, soggiornanti in Italia, e dei documenti allegati, quali i permessi di soggiorno dei genitori, la certificazione sanitaria, medica e clinica della madre, che si era ammalata di tumore nel *****, e la dichiarazione dell’11 novembre 2017 di quest’ultima, nella quale aveva affermato che la presenza del figlio si era resa necessaria anche in ragione delle sue precarie condizioni di salute; che nel provvedimento impugnato non vi era traccia della valutazione comparativa tra l’interesse del ricorrente a conservare i legami familiari in Italia e l’interesse all’espulsione.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 2007, art. 1 e l’omesso esame del fatto che il ricorrente era entrato in Italia con un passaporto che attestava la presenza del timbro datario della polizia aeroportuale di Bari e che egli proveniva da un paese dove non trovava applicazione l’accordo Shenghen (*****).

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2008/115/CE e del D.L. n. 34 del 2020, art. 103, comma 2 e comma 10, lett. a) non avendo il Giudice di Pace concesso la misura cautelare richiesta.

4. In via preliminare, va rilevato che, nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 2, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass., 14 aprile 2020, n. 9815; 30 luglio 2015, n. 16178).

4.1 Nel caso in esame non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che, dalla documentazione allegata in atti, il ricorso risulta notificato al Prefetto di Udine, via PEC, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, in data 24 luglio 2020, laddove tale adempimento andava eseguito esclusivamente nei confronti del Prefetto di Udine, presso il suo Ufficio.

5. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Udine nel suo Ufficio.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Udine, nel suo Ufficio, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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