Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32121 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO AnnaMaria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28410-2015 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato e difeso dall’Avvocato QUERCIA LUIGI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1244/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 29/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

Che:

Brescia Paolo propone ricorso, affidato ad otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 289/10/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF-Addizionali Regionali e Comunali – IRAP – accessori 2008;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1.1. il contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11;

1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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