Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32124 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13042-2015 proposto da:

UMBRA ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato CARDI MARCELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CALVIERI CARLO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato RANALLI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCUCCI MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2015 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA, depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

RILEVATO

Che

– Umbria Acqua SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell’Umbria n. 15/04/15, pronunciata nei confronti dei Consorzio della bonifica Umbra e di Equitalia centro ora Agenzia della riscossione, che, in sede di giudizio rescissorio, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha respinto il ricorso originario dell’attuale ricorrente per cassazione;

– che nelle more della fissazione del ricorso Umbria Acqua SpA e Consorzio della bonifica Umbra sono addivenute ad un accordo transattivo, sicché Umbria Acqua SpA ha manifestato l’intenzione di rinunciare al ricorso per cassazione, non avendo più interesse ai aiudizio:

– che il Consorzio della bonifica Umbra ha accettato tale rinuncia.

CONSIDERATO

Che:

– la rinuncia ai ricorso, accettata dalla controparte, preclude l’esame dei ricorso Perché a tale manifestazione ai volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione dei Processo:

nulla sulle spese poiché (adesione alla rinuncia della controricorrente preclude la pronuncia suiie spese, a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 3, Cass. n. 23/3/2004, n. 19514/2008.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione dei giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in modalità “da remoto”, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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