LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13046-2015 proposto da:
UMBRA ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato CARDI MARCELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CALVIERI CARLO;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato RANALLI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCUCCI MASSIMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2015 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA, depositata il 09/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
RILEVATO
Che:
– Umbria Acqua SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell’Umbria n. 13/04/15, pronunciata nei confronti del Consorzio della bonifica Umbra e di Equitalia centro ora Agenzia della riscossione, che, in sede di giudizio rescissorio, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha respinto il ricorso originario dell’attuale ricorrente per cassazione;
– che nelle more della fissazione del ricorso Umbria Acqua SpA e Consorzio della bonifica Umbra sono addivenute ad un accordo transattivo, sicché Umbria Acqua SpA ha manifestato l’intenzione di rinunciare al ricorso per cassazione, non avendo più interesse al giudizio;
– che il Consorzio della bonifica Umbra ha accettato tale rinuncia.
CONSIDERATO
Che:
– la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, preclude l’esame del ricorso perché a tale manifestazione di volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione del processo; nulla sulle spese, poiché l’adesione alla rinuncia della controricorrente preclude la pronuncia sulle spese, a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 3 (cass.n. 23737/2004; n. 19514/2008).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in modalità “da remoto”, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021