Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32126 del 05/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13046-2015 proposto da:

UMBRA ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato CARDI MARCELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CALVIERI CARLO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato RANALLI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCUCCI MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2015 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA, depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

RILEVATO

Che:

– Umbria Acqua SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell’Umbria n. 13/04/15, pronunciata nei confronti del Consorzio della bonifica Umbra e di Equitalia centro ora Agenzia della riscossione, che, in sede di giudizio rescissorio, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha respinto il ricorso originario dell’attuale ricorrente per cassazione;

– che nelle more della fissazione del ricorso Umbria Acqua SpA e Consorzio della bonifica Umbra sono addivenute ad un accordo transattivo, sicché Umbria Acqua SpA ha manifestato l’intenzione di rinunciare al ricorso per cassazione, non avendo più interesse al giudizio;

– che il Consorzio della bonifica Umbra ha accettato tale rinuncia.

CONSIDERATO

Che:

– la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, preclude l’esame del ricorso perché a tale manifestazione di volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione del processo; nulla sulle spese, poiché l’adesione alla rinuncia della controricorrente preclude la pronuncia sulle spese, a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 3 (cass.n. 23737/2004; n. 19514/2008).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in modalità “da remoto”, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472