LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25160-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
FINCOS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI LORIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 498/2015 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
RITENUTO
Che:
– L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 498/18/2015, che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 100/6/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che aveva accolto il ricorso della FINCOS Srl in materia di compensazione orizzontale dell’IVA.
– L’avvocatura dello Stato ha avanzato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la FINCOS avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10 ed avendo l’agenzia delle Entrate comunicato che l’istanza di definizione avanza dalla società era risultata regolare.
CONSIDERATO
Che:
– Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, e l’Ufficio ha allegato la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e quietanza di pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione;
– L’Agenzia delle Entrate, con nota n. 2019/120080 del 21.10.2010, ha chiesto che siano emessi i provvedimenti consequenziali;
– Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020” Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate’.
– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha dato atto del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6.
– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”(Cass. n. 21826 del 2020)
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021