LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29459/2019 proposto da:
F.P.E., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Ravazzolo.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA.
– resistente –
avverso la sentenza n. 2729/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’01/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato ad un solo motivo, F.P.E., cittadino *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 1 luglio 2019, che ne dichiarava inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – La Corte territoriale riteneva tardiva l’impugnazione in quanto proposta oltre i 30 giorni stabiliti dall’art. 702 quater c.p.c., dalla pronuncia in udienza dell’ordinanza emessa dal giudice di primo grado, momento dal quale il provvedimento deve ritenersi conosciuto o conoscibile dalle parti ai sensi dell’art. 134 c.p.c..
In particolare, il giudice di appello rilevava, sulla scorta del verbale d’udienza, che l’ordinanza era stata depositata in udienza, all’esito della Camera di consiglio, in data 20 aprile 2018, mentre l’appello è stato proposto con atto di citazione notificato il 4 luglio 2018, dunque, ben oltre il termine di legge.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
Ha depositato conclusioni scritte il pubblico ministero, con le quali chiede l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – Con l’unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 702 quater, 134 e 176 c.p.c., avendo errato la Corte territoriale nell’affermare che l’ordinanza di primo grado era stata pronunciata in udienza, in quanto: a) il provvedimento non risultava inserito nel verbale di udienza del 20 aprile 2018, non essendo ad esso “allegata alcuna ordinanza”, poi comunicata in data 12 giugno 2018, come, del resto, statuito espressamente nel dispositivo; b) dell’ordinanza non è stata data lettura in udienza, non essendo di tale lettura dato atto nel verbale di udienza.
2. – Il motivo è fondato.
Giova anzitutto osservare che, in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, trova applicazione il rito sommario di cognizione e l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., dal tribunale è esperibile, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 (Cass., S.U., n. 28575/2018).
Ciò non toglie, però, che, in applicazione della regola generale in materia di comunicazione delle ordinanze (art. 176 c.p.c.), se l’ordinanza è emessa in udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace, ma non è presente, non vi sarà comunicazione, perchè ai sensi del citato art. 176 c.p.c., comma 2, l’ordinanza si ritiene conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (Cass. n. 16893/2018 e Cass. n. 32961/2019, entrambe in tema di ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.).
Ai sensi dell’art. 134 c.p.c., l’ordinanza emessa in udienza “è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, se questo è collegiale, del presidente”. L’ordinanza pronunciata fuori udienza è, quindi, comunicata alle parti dal cancelliere.
La sentenza impugnata dà atto che l’ordinanza pronunciata dal giudice di primo grado “è stata depositata in udienza, all’esito della Camera di consiglio, in data 6.3.2018”, richiamando anche il relativo verbale, dal quale risulta “(i)l giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in Camera di consiglio e all’esito decide la causa ad ore 14,30, come da separato provvedimento”.
Le menzionate attestazioni, risultanti dalla sentenza e dal verbale d’udienza, danno contezza che l’ordinanza non è stata inserita nel verbale d’udienza, previa sua lettura (di cui non si dà atto sia nella sentenza, che nel verbale), ma scritta in “separato provvedimento”.
Il mero deposito in udienza dell’ordinanza, indicato dalla sentenza con locuzione ellittica, non esprime la necessaria corrispondenza con il paradigma legale della pronuncia “in udienza”; nel caso in esame, quindi, si rendeva necessaria la comunicazione dell’ordinanza alla parte, ciò che, del resto, lo stesso Tribunale ha disposto espressamente con l’ordinanza medesima.
Quest’ultima – come risulta dalla stessa sentenza della Corte territoriale – è stata comunicata alla parte il 12 giugno 2018 e l’appello, proposto con citazione notificata il 4 luglio 2018 (l’indicazione dell’anno 2019 è frutto di un mero lapsus calami), risulta, quindi, tempestiva, avendo lo stesso giudice di appello dato correttamente rilievo alla predetta forma dell’impugnazione. E ciò in armonia con il principio enunciato da Cass., S.U., n. 28575/2018, secondo cui “(n)el vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c., risultava proponibile con citazione”.
3. – Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà delibare nel fondo il gravame e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021
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