Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32131 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32179-2020 proposto da:

ALTO SELE SRL DI T.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, e T.M. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO MELUCCI,

– ricorrenti –

contro

CEMENTERIA COSTANTINOPDLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO, 83, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARAZZITA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA DI TOLVE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 867/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 20/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/202:1 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, respinga il ricorso per regolamento di competenza.

CONSIDERATO

che:

con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società Alto Sele S.r.l. di T.M. e, in proprio, T.M., convennero, innanzi al Tribunale di Potenza, la società Cementeria Costantinopoli per quanto rileva in questa sede, preliminarmente gli opponenti eccepirono l’incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza, che aveva concesso il decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Tribunale di Salerno;

all’esito dell’udienza del 121 febbraio 2020 il Giudice, “ritenuta idonea a definire il giudizio l’eccezione d’incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sollevata dall’opponente nell’atto di opposizione”, fissò con ordinanza udienza di precisazione delle conclusioni;

trattenuta la causa in derisione, il Tribunale di Potenza emise la “sentenza non definitiva” n. 867/2020, con cui rigettò l’eccezione d’incompetenza per territorio del Tribunale di Potenza sollevata dagli opponenti, in quanto irritualmente proposta, non avendo questi specificamente contestato tutti i possibili criteri determinativi della competenza, e in particolare, quello del foro del luogo in cui era sorta l’obbligazione;

avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per regolamento di competenza la società Alto Sele S.r.l. di T.M. e T.M. in proprio;

ha resistito con controricorso la Cementeria Costantinopoli s.r.l.; il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Corte di cassazione ha chiesto respingersi il ricorso.

i ricorrenti hanno depositato memoria.

RILEVATO

che:

il Tribunale ha adottato il provvedimento impugnato con la forma della sentenza anziché quella di ordinanza, prescritta dall’art. 279 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, per i provvedimenti con cui vengono decise le sole questioni di competenza ma tale inosservanza del requisito di forma è irrilevante, ai fini dell’impugnabilità de’ provvedimento all’esame mediante regolamento ex art. 42 c.p.c., trattandosi di provvedimenti di analogo contenuto decisorio (Cass., ord., 26/01/2016, n. 1400) e ciò in ossequio al principio (c.d. della prevalenza della sostanza sulla forma), in forza del quale, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza decisoria ovvero di ordinanza interlocutoria, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre (Cass., sez. un., n. 25837/2007; Cass. 19/12/2014, n. 27127; Cass., ord., 19/02/2018, n. 3945);

né la qualificazione del provvedimento, da parte del giudice, quale “non definitivo” è ostativa alla proposizione del regolamento di competenza, in quanto il Tribunale, nel disattendere l’eccezione proposta dagli opponenti, ha rimesso la causa in decisione e invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni e risulta, inoltre, dal tenore del provvedimento; che quel Giudice, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso procedere ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e dell’art. 177 c.p.c., comma 1, (Cass., ord., 5/05/2021, n. 11742; Cass., ord., 7/06/2017, n. 14223; Cass., ord., 12/10/2016, n. 20608; Cass., ord., 22/10/2015, n. 21561; Cass., Sez. un., ord., 29/09/2014, n. 20449);

il regolamento di competenza all’esame può, pertanto, ritenersi ritualmente proposto;

lo stesso, tuttavia, risulta infondato;

la presente controversia è stata instaurata dall’odierna parte resistente, asserita creditrice del pagamento di una somma di denaro in esecuzione di un contratto di fornitura di materiali;

e’ orientamento consolidato che la formulazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche a quelli generali, stabiliti nell’art. 18 c.p.c. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell’art. 19 c.p.c., comma 1; l’incompletezza della formulazione dell’eccezione è controllabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass., ord., 16/06/2011, n. 13202; Cass., ord., 22/11/2007, n. 24277);

in particolare, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, l’eccezione essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass., ord. 18/06/2019, n. 16284; Cass., ord. 3/07/2018, n. 17311);

nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno contestato la competenza del Tribunale di Potenza per essere competente il Tribunale di Salerno ai sensi dell’art. 19 c.p.c., essendo la sede della società debitrice, Alto Sele S.r.l., situata in *****, nel circondario di quest’ultimo Tribunale; ai sensi dell’art. 18 c.p.c., essendo la residenza di T.M. situata nel medesimo comune; infine, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., essendo individuato il luogo di presunta consegna dei materiali sempre nel comune di Colliano;

gli opponenti hanno rilevato, inoltre, la carenza di qualunque accordo tra le parti, onde escludere l’inesistenza di clausole derogatorie della competenza rilevanti ai sensi dell’art. 28 c.p.c.;

gli opponenti non hanno invece eccepito alcunché rispetto al criterio di cui all’art. 20 c.p.c. prima parte, secondo cui la competenza territoriale per le cause relative a diritti di obbligazione può essere facoltativamente radicata innanzi al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione;

e’ corretta, pertanto, la statuizione del Tribunale di Potenza, che ha ritenuto inammissibile l’eccezione d’incompetenza proposta dagli odierni ricorrenti;

resta irrilevante, come pure osserva il Pubblico Ministero, il fatto che la difesa degli opponenti, nel merito, avesse contestato l’esistenza del contratto: tale circostanza, attenendo appunto al merito della controversia, non può incidere sulla determinazione della competenza, la quale, consistendo in un presupposto processuale, deve essere determinata sulla base delle prospettazioni della parte attrice, salva la proposizione A una rituale eccezione d’incompetenza);

che, nel caso di specie, per le ragioni di cui si è detto, è mancata) (v. Cass., ord., 16/07/2020, n. 15254);

alla luce delle ragioni sopra espresse, il proposto ricorso per regolamento di competenza, va rigettato, con conferma della competenza del Tribunale di Potenza;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/20/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza del Tribunale di Potenza; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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