Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32133 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6609/2016 proposto da:

AUCHAN SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, via Cicerone 44, presso lo studio dell’avvocato Mariano Protto che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marco Sica, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MODUGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via Cosseria 2, presso lo studio Fais-Placidi, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Pozzi del foro di Bari;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1831/01/2015 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA, depositata l’8.9.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17.12.2020 dal Consigliere Dott. Maria Elena Mele.

RITENUTO

Che:

La società AUCHAN spa ha proposto ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto l’appello proposto dalla contribuente nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari concernente l’avviso di pagamento della TARE per l’anno 2013 emesso dal Comune di Modugno in relazione agli immobili di cui la ricorrente è in parte proprietaria.

Ha resistito con controricorso il Comune di Modugno.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento della TARES.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il giudice d’appello avrebbe riesaminato questioni coperte dal giudicato in relazione alla non assoggettabilità alla TARES, nonché alla inadeguatezza del servizio di smaltimento organizzato dal Comune.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR errato nel ritenere sufficiente il servizio di smaltimento erogato dal Comune.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Difetto e/o erroneità della motivazione. Travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 3. Secondo la prospettazione della ricorrente la sentenza non avrebbe rilevato la mancanza, con riferimento all’area destinata a parcheggio, dei presupposti della “occupazione” o “detenzione” cui la legge subordina il pagamento della TARES.

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Difetto e/o erroneità della motivazione. Travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 4. La CTR non avrebbe considerato che l’area parcheggio, essendo un’area condominiale, sarebbe esclusa dall’ambito di applicazione dell’imposta.

Con il sesto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Difetto e/o erroneità della motivazione. Travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 3. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto soggetta alla TARES l’area di parcheggio benché la stessa, essendo destinata esclusivamente alla sosta delle auto, non produce rifiuti.

Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Difetto e/o erroneità della motivazione. Travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 3. Violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4. Secondo la ricorrente, anche a voler ritenere che il parcheggio non costituisca un’area di uso pubblico, avrebbe dovuto considerare i rifiuti ivi prodotti come provenienti da attività commerciali e dunque come rifiuti speciali.

Con l’ottavo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Difetto e/o erroneità della motivazione. Travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 3. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto l’area destinata a parcheggio soggetta a TARES in quanto non rientrante in nessuna delle ipotesi di esenzione previste dalla legge. Con il nono motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Difetto e/o erroneità della motivazione. Travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56. Secondo la ricorrente la CTR avrebbe erroneamente considerato come irrituale la riproposizione in appello di questioni non accolte in primo grado.

In data 1 febbraio 2019 la ricorrente ha presentato istanza, sottoscritta per adesione dal Comune di Modugno, con là quale ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, essendo stato nel frattempo sottoscritto tra le parti un verbale di intesa per la definizione non conflittuale della materia in cui entrambe si impegnavano ad abbandonare tutti i giudizi pendenti.

In ragione di siffatta istanza congiunta deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere e deve essere disposta la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale mediante collegamento da remoto (ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020), il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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