Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32134 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29858-2015 proposto da:

E.D.I.L.P. S.n.C. di P. & PR., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Di Cenzo che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 680/07/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 7/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:

La società E.D.I.L.P. S.n. C. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 301/1/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF 2007;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1.1. a seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha depositato nota attestante che la direzione provinciale di Pescara dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, e che era stato effettuato l’integrale versamento di quanto dovuto;

1.2. la ricorrente ha altresì depositato istanza, con allegata documentazione, con cui si chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere stante l’intervenuta definizione agevolata del giudizio;

1.3. l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette dunque di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo;

1.4. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può, infatti, che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”;

2. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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