LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5628-2019 proposto da:
R.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;
– ricorrente –
contro
BALTOUR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato CARLO ANTONETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 762/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 676/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
CHE:
1. Nella gravata sentenza si legge che R.A., operatore di esercizio della Baltour srl dal 20.10.2001, era stato licenziato in data 31.3.2016 per superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art. 2110 c.c. e art. 65 CCNL Autoferrotranvieri 23.7.76, fissato per la sua anzianità di servizio in 12 mesi.
2. Impugnato il recesso, il Tribunale di Teramo, sia all’esito della fase sommarla che con la sentenza n. 607/2018, ha rigettato la domanda del lavoratore ritenendo la inapplicabilità del R.D. n. 148 del 1931 alla società indicata e, quindi, dell’Accordo Nazionale del 15.11.05 che prevedeva, invece, un diverso periodo di comporto di 18 mesi.
3. Con la pronuncia n. 762 del 2018 la Corte di appello di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto dal lavoratore.
4. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: per il doppio regime giuridico, applicabile al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbana, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, il discrimine era segnato dal maggiore o minore numero di dipendenti assunti in servizio; l’Accordo del 15.11.2005 aveva come destinatarie solo le aziende con più di 25 dipendenti in forza della L. n. 1054 del 1960; il D.Lgs. n. 285 del 2005 aveva espressamente stabilito, all’art. 10, comma 2 che le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931 nonché la L. n. 1054 del 1960 non si applicavano ai servizi di linea come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a); la Baltour srl, per il servizio prestato, non rientrava nell’ambito operativo del R.D. n. 148 del 1931, di talché era irrilevante il numero dei dipendenti occupati; in ogni caso la Baltour srl, nel 2005, non aveva in servizio più di 25 dipendenti non potendosi conteggiare gli iscritti alla gestione separata, mentre i lavoratori part-time andavano computati con riferimento alla quota orario osservata, con la conseguenza che, stante l’inapplicabilità dell’Accordo del 2005 alla società, non poteva invocarsi neanche l’istituto della aspettativa di cui all’art. 4, comma 2 del suddetto Accordo. In conclusione, la Corte territoriale ha affermato che, ai fini del periodo di comporto, non si potesse avere riguardo né al RD n. 148 del 1931, né all’Accordo Nazionale del 15.11.2005, bensì al CCNL Autoferrotranvieri del 23.7.1976 (art. 65) che prevedeva, appunto come limite del periodo di comporto, quello di dodici mesi che, nella fattispecie, era stato superato con conseguente legittimità del licenziamento intimato.
5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione R.A. affidato a tre motivi.
6. La Baltour srl ha resistito con controricorso, depositando memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione della L. n. 270 del 1988, art. 1; dell’Accordo Nazionale del 15.11.2005 (art. 1) e dell’art. 65 del CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976 (TU), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di L’Aquila, la normativa applicabile nel caso di specie era l’Accordo Nazionale del 15.11.2005 e non l’art. 65 del CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976, utilizzabile solo alle aziende con meno di 26 dipendenti. Sostiene che tale limite non andava ancorato alla data di entrata in vigore dell’Accordo ma al momento del recesso e, nella fattispecie, a tale momento la Baltour srl aveva oltre 180 dipendenti. Inoltre, deduce che il successivo D.Lgs. n. 285 del 2005 non aveva inciso sulla applicabilità dell’Accordo del novembre 2005 in quanto la materia, come si desumeva dalla volontà del legislatore, era rimessa nella esclusiva disponibilità delle parti sociali.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione della L. n. 1054 del 1960, art. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perché, così come dispone la suddetta norma ai fini della estensione del regime previsto dal R.D. n. 148 del 1931, bisognava avere riguardo al fatto che occorresse un numero superiore di persone a 25 per le normali esigenze di tutti gli autoservizi anche se urbani ovunque esercitate dall’azienda e la Baltour srl, dalla documentazione in atti, utilizzava almeno 26 unità di personale.
4. Con il terzo motivo il ricorrente sì duole della violazione dell’art. 4, comma 2 dell’Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 15.11.2005 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, essendo il licenziamento intimato illegittimo per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede, nonché per violazione dell’art. 4, comma 2 dell’Accordo citato, per non avere valutato la Corte di merito il comportamento della società che non aveva concesso il periodo di aspettativa richiesto, ai sensi della predetta disposizione, sull’erroneo presupposto della inapplicabilità del suddetto Accordo.
5. I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
6. Riassumendo, in estrema sintesi, i termini del problema, deve rilevarsi che la questione giuridica sottoposta all’esame di questo Collegio è quella di accertare se alla Baltour srl fosse applicabile, al momento dell’intimato licenziamento, la disciplina normativa di cui al R.D. n. 148 del 1931 e all’Accordo Nazionale del 15.11.2005 (che prevedono un periodo di comporto di 18 mesi) ovvero il CCNL Autoferrotranvieri 23.7.76 (che, invece, fissa, in relazione alla anzianità del R., un periodo di comporto di 12 mesi).
7. La Corte di appello di L’Aquila ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui al CCNL citato sulla base di due argomentazioni.
8. La prima, di carattere oggettivo, trova il suo fondamento nell’intervento legislativo di cui al D.Lgs. n. 285 del 2005 che all’art. 10, comma 2 ha espressamente stabilito che le “disposizioni di cui al R.D.L. n. 148 del 1931 nonché la L. 22 settembre 1960, n. 1054, non si applicano ai servizi di linea così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a)” e, cioè, ai servizi di linea esercitati in regime di autorizzazione e la Baltour srl, per il servizio prestato, rientrava nella richiamata definizione.
9. La seconda, di natura soggettiva, è costituita dal fatto che, al 31.12.2005, qualora comunque si fosse voluto ritenere applicabile il regime più favorevole, la società occupava meno di 25 dipendenti, non potendosi considerare gli iscritti alla gestione separata, riguardando detta gestione le tipologie contrattuali diverse da quelle del lavoro subordinato, mentre i lavoratori part-time dovevano essere computati con riferimento alla quota orario osservata: ciò, quindi, escludeva in ogni caso l’applicabilità dell’Accordo.
10. Entrambi gli assunti non sono condivisibili.
11. Quanto al primo, va richiamato il precedente di legittimità (Cass. n. 21905/2018), che proprio in relazione ad una fattispecie riguardante la Baltour srl, ha ritenuto a essa applicabile il R.D.L. n. 148 del 1931.
12. Invero, è stato sottolineato che la L. n. 1054 del 1960, art. 1 aveva esteso le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931 “al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreché, a giudizio del Ministero dei trasporti – Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione – risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbano, ovunque esercitati dall’azienda”. La Legge finanziaria n. 311 del 2004, art. 1 comma 148 “nell’ambito del processo di armonizzazione al regime generale”, aveva abrogato, a decorrere dall’1.1.2005, l’allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato R.D., prevedendo che gli stessi fossero “dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria”. Il D.Lgs. n. 285 del 2005 aveva, però, sì stabilito, all’art. 10 comma 2 che “Le disposizioni di cui al R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla L. 24 marzo 19332, n. 386, nonché la L. 22 settembre 1960, n. 1054, non si applicano ai servizi di linea così come definiti all’art. 2, comma 1, lett. a”, in tal modo escludendo le imprese esercenti i servizi di linea con più di 25 dipendenti dall’ambito di applicazione del R.D. n. 148 del 1931; tuttavia lo stesso D.Lgs. del 2005 era intervenuto dopo la conclusione dell’accordo sindacale del 15.11.2005, che nel primo documento disciplinava il trattamento di malattia e il comporto per i lavoratori soggetti al R.D. n. 148 del 1931 il quale, pertanto, doveva continuare ad essere applicato perché le parti sociali avevano già disciplinato la materia.
13. Con riguardo al secondo assunto, poi, relativo al fatto che l’Accordo sindacale del 15.11.2005 non fosse applicabile perché la Baltour srl occupava al 31.12.2005 meno di 25 dipendenti, deve evidenziarsi che l’affermazione dei giudici di seconde cure è in contrasto con quanto precisato da questa Corte (Cass. n. 13291/1999), secondo cui il requisito dimensionale previsto dalla L. n. 1054 del 1960, che consentiva l’estensione della applicabilità delle disposizioni del R.D. n. 148 del 1931 al personale delle imprese esercenti l’autoservizio urbano ed extra-urbano (L. n. 1054 del 1960, artt. 1 e 4), non dipendeva dalla mera esistenza di un determinato numero (che doveva essere superiore a venticinque) di unità lavorative impiegate, ma anche da un apprezzamento discrezionale dell’Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (quale articolazione del Ministero dei Trasporti) in ordine alle effettive esigenze dell’impresa disporre dei dipendenti per l’espletamento del servizio.
14. La verifica che si sarebbe dovuta compiere non era, pertanto, tipicamente formale, come invece ha svolto la Corte di merito che si è soffermata solo sul dato dei lavoratori in forza alla società, ma avrebbe dovuto essere di tipo funzionale, avendo cioè riguardo ai dipendenti che in astratto sarebbero stati necessari alle effettive esigenze dell’impresa secondo l’apprezzamento tipico che avrebbe dovuto svolgere, su tale problematica, l’Ispettorato citato.
15. In conclusione, pertanto, i primi due motivi vanno accolti per quanto di ragione e la Corte territoriale dovrà procedere, sulla base dei principi sopra ribaditi, ad un nuovo esame sulla esatta individuazione del numero dei dipendenti, verificando, conseguentemente, se vada applicato, nella specie, l’Accordo sindacale nazionale ovvero il CCNL Autoferrotranvieri, al fine poi di determinare le disposizioni applicabili in tema di periodo di comporto.
16. Resta assorbita la trattazione del terzo motivo, subordinato alla sola utilizzabilità, al caso in esame, dell’Accordo sindacale essendo su di esso fondata la richiesta di aspettativa.
17. Il giudice di rinvio provvederà altresì alle statuizioni sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021
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