LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19376-2015 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOSSATO DI VICO 9, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO IONTA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE LUCIO MONACO;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA BALLETTA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8706/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/12/2014 R.G.N. 3952/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 24 dicembre 2014, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da P.G. nei confronti della Regione Campania, alle cui dipendenze il primo prestava servizio con incarico di posizione organizzativa di livello C, avente ad oggetto la condanna dell’Ente al risarcimento del danno da perdita di chance in relazione alla mancata corresponsione, ai sensi dell’art. 10 CCNL 31.3.1999 e dell’art. 11 CCDI 27.3.2000, della retribuzione di risultato per gli anni 2000-2001 spettante nella misura del 20% della retribuzione di posizione.
– La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto circoscritta la materia del contendere, da un lato, all’imputabilità all’Ente della mancata istituzione del Nucleo di Valutazione deputato ad esprimere, in relazione all’assolvimento di incarichi di posizione organizzativa conferiti ai dipendenti, una valutazione annuale dei risultati conseguiti sulla base di criteri e procedure predeterminati dall’Ente, al cui esito positivo è subordinato la corresponsione della retribuzione di risultato, fissata dal CCDI del 27.3.2000 per l’anno 2000 al 20% della retribuzione di posizione, dall’altro, alla prova dei danni da perdita di chance subiti di conseguenza dal M. e, con riguardo a tale profilo, qualificato dalla Corte medesima assorbente, carente di allegazione e prova il danno patito dall’istante, con particolare riferimento all’aspetto della configurabilità di una probabilità non marginale e trascurabile di conseguimento dell’emolumento, a motivo della mancata indicazione di fatti e circostanze da cui desumere la percentuale di probabilità di conseguire la valutazione positiva e dell’insufficienza allo scopo della mera riconferma dell’incarico e l’assenza di rilievi pregiudizievoli in ordine ai risultati conseguiti, atteso che il decreto dirigenziale di rinnovo dell’incarico contiene la sola individuazione degli obiettivi annuali da perseguire con la predeterminazione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi, senza alcun apprezzamento degli esiti dell’attività pregressa mediante una comparazione tra gli obiettivi predefiniti ed il raggiungimento dei risultati.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Campania.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10, CCNL 1998-2001 per il comparto Regioni ed Enti locali e 11 CCDI 1998-2001 per la Regione Campania, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’insufficienza della riconferma del P. nell’incarico di posizione organizzativa quale indice presuntivo della valutazione positiva dei pregressi risultati idonea a fondare la pretesa risarcitoria da perdita di chance derivando da quella valutazione il titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato e ciò in quanto, a suo dire, la relativa disciplina consente di ritenere il rinnovo dell’incarico subordinato alla valutazione positiva dei pregressi risultati.
Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, propone sotto tale specifico profilo, valorizzando in particolare la mancata considerazione degli elementi di fatto desumibili dalla documentazione prodotta, con specifico riferimento alla delibera di rinnovo dell’incarico di posizione organizzativa, la medesima censura di cui al motivo che precede.
Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18909/2016; n. 14828/2015; Cass. n. 14299/2015; Cass. n. 11686/2015) secondo cui, posta da parte della Corte territoriale la correttezza dell’interpretazione degli artt. 9 e 10 del contratto collettivo nazionale applicabile e dell’uso dei canoni legali di interpretazione negoziale nell’esegesi dell’art. 11 del contratto collettivo di livello decentrato nell’approdo ad una lettura della disciplina nel suo complesso tale per cui il riconoscimento della retribuzione di risultato era subordinato all’apprezzamento, rimesso al Nucleo di valutazione, circa il raggiungimento degli obiettivi fissati con l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa, così da porsi quale emolumento accessorio di natura premiale ed incentivante a carattere speciale in un’ottica di gestione per obiettivi del personale di livello direttivo, non contrasta con tale lettura (primo motivo) né può dirsi inficiato da vizi logici e giuridici (secondo motivo) l’apprezzamento, in ogni caso configurabile come valutazione di mero fatto incensurabile in sede di legittimità, della circostanza dell’intervenuto rinnovo della posizione organizzativa a favore del ricorrente come insufficiente a fondare la presunzione dell’esito positivo del giudizio sul conseguimento dei risultati connessi agli obiettivi assegnati all’atto del conferimento dell’originario incarico di posizione organizzativa, che di per sé, non avendo il ricorrente dedotto ulteriori fatti e circostanze da cui desumere la percentuale di probabilità di conseguire la valutazione positiva, vale a sostenere la conclusione cui approda la Corte territoriale circa il difetto di allegazione e prova del lamentato danno da perdita di chance.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021