Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32166 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28941-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO-AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrenti –

contro

B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CAMMALLERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 547/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 29/05/2017 R.G.N. 326/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Catania ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e dall’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta (di seguito, “Ambito”) avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, con cui era stata accolta la domanda di B.A., finalizzata al riconoscimento del punteggio conseguente alla prestazione servizio militare di leva nell’ambito delle graduatorie scolastiche ad esaurimento;

la Corte territoriale rilevava come il MIUR e l'”Ambito”, difesisi attraverso funzionario ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c., non avessero eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale, ma in Caltanissetta e, pertanto, ritenevano corretta la notificazione della sentenza eseguita presso la Cancelleria, affermando che anche nel caso di difesa mediante funzionari trovasse applicazione il R.D. 37 del 1934, art. 82 sicché rispetto alla notificazione eseguita non era stato rispettato il termine “breve” di impugnazione;

2. Il MIUR e l'”Ambito” hanno con unico atto proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del B..

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo denuncia la violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 dell’art. 417-bis c.p.c. e dell’art. 58 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 1, e conseguente violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., sostenendo che alle difese della P.A. svolte mediante propri funzionari non troverebbe applicazione il citato l’art. 82;

il secondo motivo denuncia ancora la violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 e rappresenta come, sulla base delle recenti normative riguardanti il processo telematico, le PEC delle Pubbliche Amministrazioni sono censite nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ove esse possono essere reperite;

2. i motivi sono da esaminare congiuntamente, stante la loro connessione, e sono fondati.

3. preliminarmente, anche a fini semplificatori del prosieguo di causa, va rilevata la carenza di legittimazione, ad causam e ad processum, dell’Ambito;

infatti, non può riconoscersi alcuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora D.P.C.M. n. 166 del 2020, art. 7, comma 3) e a partire dal D.P.R. n. 260 del 2007 coperte mediante dirigenti non generali (mentre il D.P.R. n. 319 del 2003 prevedeva che “di regola” non si trattasse di dirigenti generali), sicché tali articolazioni, la cui disciplina non può che essere unitaria, si collocano al di fuori degli effetti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, lett. f), secondo cui “i dirigenti di uffici dirigenziali generali”, quale ora non è e prima non necessariamente era il preposto all'”Ambito”, “promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1";

la legittimazione dell'”Ambito” può solo eccezionalmente radicarsi qualora non operi il meccanismo di cui alla L. n. 260 del 1958, art. 4, comma 1, secondo cui “l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato”, essendosi stabilito infatti che, se l’azione sia dispiegata nei confronti di Amministrazione dello Stato citata in persona di organo diverso da quello che ne ha la rappresentanza e l’Avvocatura dello Stato non si costituisce o, costituendosi, non eccepisca il difetto di rappresentanza, si determina sanatoria e resta consolidata la rappresentanza in capo all’organo evocato (Cass. 22 maggio 2013, n. 12557), sicché le pronunce assunte nel processo dispiegheranno ogni effetto nei riguardi dello Stato nonostante l’originario errore della vocatio;

ipotesi che tuttavia non opera certamente allorquando in giudizio sia costituito il Ministero di riferimento;

4. ciò posto, va brevemente ricostruito il complesso sistema delle notifiche da eseguire alle Pubbliche Amministrazioni nel corso del processo in cui le stesse si siano difese in primo grado per mezzo di propri funzionari, come consentito dall’art. 417-bis;

la giurisprudenza si era in passato orientata nel senso di ritenere che “la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso”.

(Cass. 22 febbraio 2008, n. 4690 e successive sempre conformi, tra cui Cass. 26 ottobre 2017, n. 25483 e Cass. 16 settembre 2016, n. 18154);

successivamente sono però intervenute, in conseguenza delle prime regole di avvio del processo telematico, le disposizioni D.L. n. 179 del 2012, art. 16;

in particolare, l’art. 16 cit., al comma 7, u.p., prevede che “tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12”;

il comma 12 prevede poi, nel testo applicabile ratione temporis, che “al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”;

la norma ha infine ricevuto una recente integrazione, qui non applicabile, ma da tenere presente ai fini interpretativi: il D.L. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. a) conv., con mod. in L. n. 120 del 2020, ha infatti stabilito che “all’art. 16, comma 12, al primo periodo, le parole “entro il 30 novembre 2014” sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”;

4.1 la normativa sopra richiamata ha riguardo non alle sole comunicazioni o notificazioni di cancelleria, ma anche alle notificazioni di parte, come è reso evidente dal riferirsi del comma 7 a “tutte” le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni, oltre che dall’apertura dell’elenco di cui al comma 12 alla consultazione diretta anche degli avvocati;

4.2 l’art. 16, comma 13, nella versione qui applicabile ratione temporis regolamenta quindi le modalità di comunicazione allorquando manchino le indicazioni di cui al comma 12, nel senso che esse vanno effettuate mediante deposito in cancelleria (comma 6, cui rinvia il comma 13) oppure nelle forme ordinarie (comma 8, cui parimenti è fatto rinvio), a seconda che, rispettivamente, la mancanza dell’indirizzo elettronico sia dovuta o meno a causa non imputabile al destinatario;

il D.L. 76 cit., come detto non applicabile ratione temporis, ha altresì previsto, all’art. 28, lett. b) che “in caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter” ed alla lett. b) ha regolato l’introduzione del comma 1-ter all’art. 16-ter, secondo cui “fermo restando quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’art. 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-ter e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter per detti organi o articolazioni”;

4.3 in breve, quindi, le notifiche alla P.A. che si sia difesa mediante funzionari sono da effettuare di regola presso l’indirizzo telematico della P.A. medesima come risultante dal Registro di cui al comma 12 cit. che, nel Portale dei Servizi Telematici è denominato “Registro PP.AA.” e in sé si distingue dal Registro Generale degli Indirizzi Telematici (in genere richiamato con l’acronimo “Reginde”);

a partire dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 76 del 2020, conv. con mod. in L. n. 120 del 2020 – come detto qui non applicabili ratione temporis – è anche possibile che le notifiche avvengano presso l’indirizzo telematico di “aree organizzative omogenee”, parimenti indicati nel Registro PP.AA., a condizione che vi sia corrispondente ed apposita elezione di domicilio (digitale) nel processo;

in presenza degli indirizzi telematici sopra detti, la notifica va sempre previamente tentata presso i medesimi (v. Cass. 24 maggio 2021, n. 14195, con riguardo delle comunicazioni e notificazioni telematiche della sentenza a cura della Cancelleria);

e’ solo qualora quegli indirizzi manchino o la notifica ivi tentata non sia possibile per qualsiasi ragione, che il notificante privato, tenuto a comprovare il tentativo infruttuoso o comunque l’impossibilità di una tale notificazione, può procedere, nel regime di cui all’art. 12, comma 13 cit. in vigore fino al D.L. n. 76 del 2020, alla notificazione presso la Cancelleria, qualora l’impossibilità sia imputabile alla P.A. (ad es., mancata istituzione degli indirizzi di cui al comma 12), oppure in via ordinaria ai sensi degli artt. 137 c.p.c. e ss., forma quest’ultima la cui utilizzazione in luogo di quella presso la Cancelleria è sempre tale da risultare idonea, stanti le maggiori garanzie che essa assicura, anche quando in ipotesi la mancanza o l’inoperatività dell’indirizzo di cui al comma 12 sia dovuto a responsabilità della P.A.;

a partire dal D.L. n. 76 del 2020, date le modifiche apportate al comma 13 cit., il privato che debba procedere alla notifica alla P.A. difesa da funzionari, qualora non possa operare il sistema di cui al comma 12, in una delle sue articolazioni, deve invece procedere alla notifica presso il domicilio digitale (c.d. IPA) come previsto e regolato dal neointrodotto art. 16-ter, comma 1-ter cit. (v. ora anche, sul tema, Cass. 25 agosto 2021, n. 23445);

4.4 è dunque evidente che una notifica presso la Cancelleria, per la mancanza di elezione di domicilio nel circondario, quale ritenuta dalla Corte territoriale, è un fuor d’opera, perché comunque non più coerente con il nuovo sistema normativo; sistema normativo la cui specialità esclude comunque che possa aver qualsivoglia rilievo il richiamo operato dalla Corte territoriale al R.D. n. 37 del 1934, art. 82 ed all’obbligo per gli avvocati (figura, peraltro, in sé diversa, anche per posizione ordinamentale ed obblighi riconnessi, dai funzionari della P.A. cui sia demandata la difesa in giudizio) – di elezione di domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito, così come che rilevi l’onere di domiciliazione nel comune di cui all’art. 416 c.p.c.;

5. nel caso di specie, quanto appena argomentato impone di escludere che a legittimare la notificazione presso la Cancelleria potesse essere la mancanza di elezione di domicilio nel circondario, sicché l’argomentazione della sentenza impugnata è certamente errata;

per quanto riguarda la (diversa) fattispecie legittimante di una notifica presso la Cancelleria costituita dalla mancanza di iscrizione della Pec del Ministero nel Registro PP.AA. per fatto ad esso imputabile (art. 12, comma 13 e comma 6, nel testo vigente illo tempore), vi è necessità di ulteriori accertamenti, essendo sul punto le posizioni delle due parti, quali espresse nel giudizio di cassazione, diametralmente opposte nell’affermare (il Ministero) che all’epoca nel predetto Registro quell’indirizzo c’era o (la parte privata) che non c’era;

6. in chiusura, e per completezza di ragionamento, va solo escluso che, essendo le regole processuali qui applicate sopravvenute al momento dell’introduzione del ricorso di primo grado, esse non debbano trovare applicazione al caso di specie; le S.U. di questa Corte hanno infatti chiarito come la regola c.d. tempus regit processum, quale disciplina intertemporale – in mancanza di disciplina transitoria – del sopravvenire di nuove norme di rito, abbia riguardo soltanto alle nuove regolazioni in generale di un certo processo o tipo di processo, ove motivi anche di ordine costituzionale (art. 111 Cost.) impongono di non sovvertire le dinamiche processuali già modulate secondo il pregresso regime, mentre vale la tradizionale regola del tempus regit actum quando lo ius superveniens riguardi singoli atti da compiere (Cass., S.U., 5 giugno 2016, n. 11844, con richiamo, per i due versanti del tema, a Cass. 29 aprile 2009, n. 9940 ed a Cass. 7 ottobre 2010, n. 20811) o, può aggiungersi, una certa tipologia di atti da compiere, come è qui per le comunicazioni e notificazioni, a cura di parte o della cancelleria, alla P.A. difesasi mediante funzionari e ciò anche al non secondario fine di rendere le riforme immediatamente operative nel processo, ove possibile e non in contrasto con altri principi;

nel caso di specie, al di là di particolari che non interessano, è certo che le norme alla data della sentenza di primo grado fossero tutte efficaci, nella versione ratione temporis sopra definita, e che non vi fossero regole di disciplina transitoria espresse di delimitazione dei giudizi cui esse dovevano applicarsi;

ne deriva che, riguardando tali norme una specifica tipologia di atti e di attività, di cui si è detto, e non la regolazione in generale del sistema processuale interessato, vale per esse, in forza dell’art. 11 preleggi, il principio tempus regit actum e dunque quelle regole, pur sopravvenute all’introduzione del processo in primo grado, sono da applicare rispetto alla fattispecie oggetto di causa;

6. tutto ciò comporta la cassazione della sentenza ed il rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché dia corso alle verifiche indicate al punto 5 della presente motivazione, previ riscontri presso la Cancelleria o assunzione delle informative del caso, al fine di stabilire la validità o meno della notificazione della sentenza di primo grado secondo i principi sopra espressi e dando consequenzialmente corso ulteriore o meno, in ragione di tale verifica, al giudizio nel merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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