Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32173 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25134-2019 proposto da:

J.N., rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Gasparin, del foro di Milano ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1068/2019 della Corte di appello di Milano, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 15.06.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione J.N., che veniva respinta dal Tribunale di Milano con ordinanza comunicata in data 07.02.2018, che veniva impugnata dinanzi alla Corte di appello di Milano che, con sentenza n. 1068 del 12.03.2019, rigettava il gravame;

– la decisione impugnata evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando che la vicenda narrata (di avere abbandonato il proprio Paese, il *****, a seguito della frequentazione di una ragazza minorenne, figlia di militare, con la quale aveva avuto un rapporto occasionale, a seguito del quale era rimasta incinta, per cui avevano deciso di fuggire insieme, ma durante il viaggio la ragazza era morta per mancanza di cure) non integrava la fattispecie di agente persecutore statale, bensì di vicende di violenza privata e personale-familiare, come tale non riconducibile al concetto di persecuzione. Inoltre rilevava che provenendo il ricorrente dal ***** (nato in *****, la sua famiglia era di etnia ***** e di religione *****), dal rapporto EASO del 2017 – 2018 non venivano riferiti conflitti in atto nel Paese, il quale anzi dopo le elezioni del 2016 il processo di democratizzazione aveva portato a significativi cambiamenti positivi nel contesto dei diritti umani. L’insediamento del presidente legittimamente eletto, B., e la fuga del despota Ja., si muoveva lungo la strada delle riforme democratiche e sociali. Ne’ sussistevano i presupposti per potersi dire avvenuta l’integrazione del ricorrente in Italia, sulla sola base dell’avvenuto inserimento lavorativo nel Paese ospitante, trattandosi di vicenda personale legata a fattori prettamente privatistici. Tutto ciò non era idoneo a fondare un giudizio di vulnerabilità;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione J.N. affidato a tre motivi, cui resiste il Ministero intimato con controricorso.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione internazionale come disciplinati dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 La corte di appello nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo compiuto alcun esame della situazione oggettiva del Paese di provenienza, non avrebbe indicato le fonti in base alle quali avrebbe accertato l’eseguibilità del rimpatrio in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani ritenuti inviolabili come disposto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte distrettuale, nell’escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria erroneamente ritenuto che fosse sufficiente accertare che il richiedente asilo non provenisse da una “zona di conflitto armato o da territori confinanti con quelli di violenza generalizzata e non controllata, in cui, se tornasse, correrebbe un rischio effettivo per la propria incolumità personale”, ciò in violazione della normativa in materia e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2 e dell’art. 10 Cost., comma 3 per motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità, oltre ad omessa valutazione di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima.

Le tre censure – da trattare unitariamente per l’evidente connessione argomentativa che le avvince – sono inammissibili in quanto, diversamente dall’assunto del ricorrente, non sono ravvisabili lacune nel provvedimento per motivazione apparente, posto che la Corte distrettuale ha espresso le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il diritto alla protezione umanitaria è collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 cit.” (Cass. 23 febbraio 2018 n. 4455).

Al rilievo si accompagna, altresì, la considerazione che la natura residuale ed atipica della protezione umanitariatse da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123 del 2019).

Orbene nessun dirimente rilievo dispiegano, ai fini della prova del profilo dell’avvenuta integrazione sociale del richiedente in funzione del riconoscimento del presidio tutorio di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, i motivi di vulnerabilità della propria condizione, che resta genericamente dedotta a fronte di un sistema a tutele tipizzate, una volta valutata dal giudice l’assenza di una specifica forma di integrazione, valutata espressamente anche in raffronto alla situazione del Paese di provenienza (v. pag. 9 del provvedimento impugnato). Invero, quand’anche effettivamente conseguita, l’integrazione non risulta nella specie neanche allegata ed è ben lungi dall’esaurire la piattaforma dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione minore, ai cui fini è necessaria, secondo la più autorevole interpretazione di questa Corte regolatrice: “la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019).

Ne’ è possibile valutare la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria dalle migliori condizioni di vita che sarebbero assicurate a lui dalla permanenza in Italia piuttosto che nel Paese di origine, non costituendo siffatta sproporzione ragione per l’acquisizione di un diritto in tal senso (Cass. n. 32213 del 2018).

In altri termini, le generiche contestazioni di non avere adeguatamente dato spazio ad alcun adempimento istruttorio officioso, limitandosi ad escludere che nella regione di provenienza del ricorrente non vi fossero conflitti armati tali da determinare una situazione di violenza indiscriminata, né dato spazio alle vicende personali e familiari del richiedente si risolvono – nella sostanza – in una diversa valutazione dei riscontri probatori.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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