Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32186 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38586-2019 proposto da:

G.G., GI.GI., in proprio e quali legali rappresentanti pro tempore della SOCIETA’ COSTRUZIONI SUD E.E. SRL, nonché quali eredi di Gi.Gi., L.B.F., quale erede di Gi.Gi., C.S., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO, 3, presso lo studio dell’avvocato ALVISE VERGERIO DI CESANA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA PAGLIACCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO CUSUMANO;

– controricorrente –

avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/10/2019, RG. 2044/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Palermo, con l’ordinanza di cui epigrafe, accolta l’istanza avanzata da P.B., dispose che nel corpo della motivazione e in quello del dispositivo della sentenza depositata dalla medesima Corte il 18/12/2012 (appellante P.B., appellato e appellante incidentale Fallimento di *****, appellati contumaci C.S., Costruzioni Sud E.E. s.r.1. e Gi.Gi.) fosse specificato il nome della parte, da identificarsi in P.B., a favore della quale, in quanto vincitore, fossero da liquidare le spese, siccome già determinate in sentenza;

– specifica l’ordinanza ricorrere l’ipotesi della correzione poiché nella sentenza in parola, “in motivazione, in ordine alla regolamentazione delle spese si dice “Considerato l’esito complessivo del giudizio, che si è concluso con il rigetto della domanda proposta dal catalano e l’accoglimento di quella riconvenzionale di nullità (n.d.r.: proposta dal P.) i convenuti vanno condannati, in solido al pagamento delle spese di lite…”; che la mancata indicazione dell’appellante, parte vittoriosa, quale soggetto in favore del quale è stata disposta la condanna alle spese appare frutto di mera dimenticanza”;

ritenuto che G.G. e GI.GI. in proprio e nella qualità di rappresentanti legali della Costruzioni Sud E.E. s.r.l., L.B.F. e C.S. propongono ricorso avverso l’ordinanza in premessa sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, e che P.B. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c., assumendo l’irritualità del procedimento di correzione per non essere stati evocati in esso, che conviene trattare per primo a cagione della sua logica priorità, è manifestamente destituito di giuridico fondamento, stante che dalla sentenza oggetto della correzione in atti consta che l’unica parte costituitasi nel giudizio d’appello fu il Fallimento, nel mentre C.S., la s.r.l. Costruzioni Sud E.E. s.r.l. e Gi.Gi. restarono contumaci, di talché correttamente il ricorso per la correzione era stato notificato al solo Fallimento;

considerato che il primo, il terzo e il quarto motivo, con i quali i ricorrenti lamentano non ricorrere l’ipotesi della correzione, poiché parte vincitrice era anche il Fallimento e, quindi, non era dato comprendere perché mai le spese fossero state liquidate in favore del solo P., nonché la preclusione da giudicato, per avere il Tribunale, in veste di giudice dell’esecuzione, escluso potersi individuare dal solo dispositivo “il soggetto a favore del quale è stata disposta la condanna alle spese”, risultano palesemente inammissibili, non emergendo alcun apprezzabile giuridico interesse in capo ai ricorrenti a contestare la correzione, dalla quale non traggono alcun nocumento, e anzi vedono consolidarsi il beneficio di non essere stati condannati a rifondere le spese anche al Fallimento;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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