LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6175 – 2020 R.G. proposto da:
R.M.L. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lecco, alla via Mascari, n. 71, presso lo studio dell’avvocato Renato Papaleo che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di BERGAMO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1263/2019 del Tribunale di Bergamo, dep.
25/11/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ordinanza notificata il 29.2.2016 il Prefetto di Bergamo disponeva la sospensione cautelare della patente di guida per la durata di un anno e fino all’esito della visita medica in danno di R.M.L. con riferimento all’illecito di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (“Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: (…); c) con l’ammenda da Euro 1.500 ad Euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”).
2. R.M.L. proponeva opposizione.
Instava per l’annullamento dell’ordinanza.
3. Resisteva la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo.
4. Con sentenza n. 320/2017 l’adito giudice di pace rigettava l’opposizione.
5. Proponeva appello R.M.L..
Non si costituiva la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo.
6. Con sentenza n. 1263/2019 il Tribunale di Bergamo accoglieva in parte il gravame e, a modifica dell’ordinanza prefettizia, rideterminava in sei mesi la durata della sospensione cautelare della patente di guida.
In ordine al motivo di gravame con cui si era addotto, a censura del primo dictum, che erroneamente la sospensione della patente di guida era stata disposta per la durata di un anno anziché sino all’esito della visita medica, come previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 9 (ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 “qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8”), norma prevalente, siccome speciale, rispetto all’art. 223 C.d.S. (ai sensi dell’art. 223 C.d.S., comma 1, “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”), il tribunale evidenziava che correttamente l’ordinanza prefettizia aveva disposto sia la sospensione della patente di guida per la durata di un anno sia la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica, sicché, l’esito positivo della visita medica antecedentemente alla scadenza del termine dell’anno non era di per sé idoneo a far venir meno la sospensione.
Evidenziava comunque – il tribunale – con riferimento alla sospensione della patente disposta ai sensi dell’art. 223 C.d.S., comma 1, per la durata di un anno, che le circostanze del caso, segnatamente l’assenza di recidiva, giustificavano la riduzione del periodo di sospensione da un anno a sei mesi.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso R.M.L.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
La Prefettura – U.T.G. di Bergamo non ha svolto difese.
8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), c.p.c.; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis, 1 co., c.p.c. ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
9. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360,1 co., n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 9, e art. 223 C.d.S.; l’omessa applicazione del concorso apparente di norme e del principio di specialità con riferimento all’art. 186 C.d.S., comma 9.
Deduce che ha errato il tribunale ad applicare cumulativamente all’art. 186 C.d.S., comma 9, e art. 223 C.d.S. e dunque ad ancorare la cessazione della sospensione della patente di guida sia all’esito positivo della visita medica sia al decorso del – ridotto – termine di sei mesi.
Deduce che in tal guisa diviene superfluo l’esito positivo della visita medica.
10. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria.
In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.
Il motivo di ricorso è dunque infondato e da respingere.
11. Va premesso che non merita alcun seguito la doglianza per cui la statuizione in questa sede impugnata contrasta con l’ordinanza in data 13.9.2017, “con cui era stata disposta la sospensione dell’ordinanza prefettizia prot. N. 67421" (così ricorso, pag. 6).
L’ordinanza del 13.9.2017 è un provvedimento provvisorio, interinale; né rileva che il thema disputandum è costituito dall'”interpretazione ed applicazione di due norme giuridiche” (così ricorso, pag. 10).
12. Va, per un verso, in toto condiviso e quindi va ribadito il rilievo del tribunale secondo cui, siccome nella fattispecie era stato riscontrato il tasso alcolemico di 1,65 g/l, ricorrevano “i presupposti per l’applicazione delle due autonome misure di sospensione provvisoria della patente di guida previste rispettivamente dall’art. 186 C.d.S., commi 8 e 9, e dall’art. 223 C.d.S., comma 1” (così sentenza d’appello, pag. 12).
Va, per altro verso, disatteso il rilievo del ricorrente secondo cui si è al cospetto di un concorso apparente di norme, sicché in base al principio di specialità è da applicare in via esclusiva l’art. 186 C.d.S., comma 9, che circoscrive e subordina la durata della sospensione della patente di guida sino all’esito positivo della visita medica.
13. Più esattamente si reputa quanto segue.
La sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9 è volta ad assicurare che il trasgressore si sottoponga alla visita medica ex art. 119 C.d.S. (art. 119 C.d.S. richiamato dell’art. 186 C.d.S., comma 8), affinché se ne riscontri l’idoneità alla guida.
La sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 (“all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”), cui si correla la sospensione di cui all’art. 223 C.d.S. (“nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, (…) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”), è la vera e propria sanzione amministrativa accessoria.
Significativo in tal senso è del resto l’inciso “ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis”, che figura nel testo dell’art. 186 C.d.S., comma 9.
14. D’altronde, questa Corte ha già spiegato che “autonoma fattispecie di sospensione cautelare della validità della patente è quella prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 9, che il prefetto adotta “fino all’esito della visita medica”, e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta al controllo (ex plurimis, Cass. del 26/05/2010, n. 12898; Cass. 19/10/2014, n. 21774). La ratio di tale misura (…) è evidentemente diversa e risiede nell’esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l’idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente” (così in motivazione Cass. 27.6.2017, n. 16051).
15. La Prefettura – U.T.G. di Bergamo non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.
16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso del citato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021