Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.3220 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18549-2019 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO IPPOLITO D’AVINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1848/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

La Corte osserva.

FATTO E DIRITTO

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 7 maggio 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da J.K. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di quella stessa città. La nominata Corte ha negato che il ricorrente potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

3. – I motivi di ricorso si riassumono come segue.

Primo motivo: nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria. Viene imputato alla Corte di appello di aver respinto la domanda di protezione sussidiaria per l’inverosimiglianza e la contraddittorietà della narrazione del richiedente, il quale avrebbe descritto una vicenda fondata su elementi scollegati, laddove, ad avviso dello stesso istante, gli stessi si componevano, invece, in una descrizione affatto coerente sul piano della successione logica e cronologica.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. La sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto i fatti narrati dal ricorrente “non verificabili in alcun modo”: la Corte di appello – è spiegato – avrebbe mancato di far ricorso ai criteri indicati nella norma appena citata.

Terzo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio sulla domanda di protezione sussidiaria. Deduce l’istante che il giudice distrettuale aveva invocato la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per il fondato timore di essere al proprio rientro in patria ristretto in carcere a seguito delle minacce proferite in tal senso dallo zio, ex poliziotto. La Corte di appello non aveva preso in esame tale pericolo: essa, in particolare, non si era fatta carico di verificare se nel paese di provenienza fossero posti in atto arresti arbitrari e se, inoltre, le condizioni dei detenuti nelle carceri fossero inumane, come dedotto e documentato.

Quarto motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio sulla domanda di protezione umanitaria. Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia mancato di valutare la propria situazione personale nella prospettiva di un rimpatrio a fronte dell’avanzato grado di integrazione da lui raggiunto nel nostro paese.

2. – Reputa il Collegio che il ricorso proposto non prospetti un’evidenza decisoria, tale da consentirne la definizione presso la sezione filtro.

3. – La causa va quindi destinata alla trattazione in pubblica udienza, avanti alla prima sezione civile della Corte.

PQM

La Corte:

rimette la causa alla prima sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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