Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.32200 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull’istanza, iscritta al NRG 12220 del 2021, per la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 20 maggio 2020, n. 9280, che ha definito il ricorso promosso da:

COMUNE DI FRANCOFONTE;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– controricorrente –

nonché contro C.S., CA.Se. e C.C.;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal Consigliere Giusti Alberto.

FATTI DI CAUSA

1. – Con la sentenza 20 maggio 2020, n. 9280, le Sezioni Unite di questa Corte hanno pronunciato sul ricorso n. 35099/2018 proposto dal Comune di Francofonte, ricorrente, nei confronti di C.G., controricorrente, nonché nei confronti di altri intimati, avverso la sentenza n. 951/2018 della Corte d’appello di Catania, depositata il 24 aprile 2018. Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, hanno condannato la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge, e hanno dichiarato la sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

2. – Successivamente, l’Avvocato Silvio Cerra, difensore del controricorrente C.G., ha presentato una istanza per la correzione di un errore materiale occorso nella sentenza n. 9280 del 2020 delle Sezioni Unite.

L’istante ha evidenziato di avere richiesto, sia nel controricorso che nella memoria ex art. 378 c.p.c., la distrazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., e ha dedotto che, per mero errore materiale, la Corte di cassazione, nel dispositivo della sentenza, ha disposto il pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente anziché del suo difensore.

3. – Il Primo Presidente ha quindi fissato per la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza l’adunanza camerale del 26 ottobre 2021.

Nessuna delle parti si è avvalsa delle facoltà di presentare memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Occorre premettere che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali. La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. VI-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. H, 12 dicembre 2017, n. 29744).

2. – Nel merito, l’istanza di correzione è fondata.

Dal testo del controricorso e della memoria ex art. 378 c.p.c., presentati per C.G. emerge per tabulas che era stata chiesta la condanna del Comune di Francofonte alle spese, da distrarsi in favore dell’Avvocato Silvio Cerra, il quale aveva dichiarato di non avere riscosso i compensi.

La sentenza di queste Sezioni Unite 20 maggio 2020, n. 9280, che ha deciso il ricorso promosso dal Comune di Francofonte, rigettandolo, è affetta dal prospettato errore materiale là dove, nel dispositivo, non dispone che i compensi difensivi, come liquidati, siano distratti separatamente in favore dell’Avvocato Silvio Cerra, difensore del con-troricorrente.

3. – Va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale, nei termini di cui in dispositivo.

4. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo procedimento di correzione di errore materiale.

PQM

La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 20 maggio 2020, n. 9280, attraverso l’inserimento, nel relativo dispositivo, dopo le parole “e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge”, del seguente periodo: “Dispone la distrazione delle liquidate spese del giudizio di cassazione in favore dell’Avvocato Silvio Cerra, antistatario”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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