Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.3221 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 32902-2018 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FIORDORO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SAS, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO PARRELLA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 8027/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 19/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. il G.D. al fallimento di ***** s.a.s. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dal Dott. S.V. per l’opera professionale prestata al fine di assistere la società poi fallita sia nella predisposizione di una domanda anticipata di concordato L. Fall., ex art. 161, comma 6, sia in pendenza del termine assegnato dal Tribunale per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione;

2. il Tribunale di Napoli, con decreto del 19 settembre 2018, rilevava che non vi era dimostrazione dello svolgimento dell’incarico professionale, per ammissione dello stesso creditore, riteneva che l’importo già versatogli dalla società poi fallita fosse satisfattivo dell’impegno profuso, non essendovi prova dello svolgimento di ulteriore attività, e di conseguenza rigettava l’opposizione proposta dal S. con decreto del 19 settembre 2018;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso S.V. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di ***** s.a.s..

CONSIDERATO

che:

il relatore ha proposto che il ricorso sia dichiarato inammissibile perchè proposto oltre il termine previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 12, tenuto conto del generale principio di conoscenza delle ordinanze pronunciate in udienza per le parti presenti (Cass. 4929/2004, Cass. 837/1999);

la questione preliminare sollevata d’ufficio riveste particolare rilevanza e rende opportuna la remissione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza, della I sez. civile.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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