Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32215 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21886-2017 proposto da:

LINGOTTO FIERE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GOMMELLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO TARGHINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2017 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA;

RILEVATO

Che:

a) La società “Lingotto Fiera srl”, con un unico motivo, propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 312/12/17 depositata il 22/02/2017, con la quale la Commissione tributaria regionale Piemonte ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia del territorio e, per l’effetto, riformato la sentenza di primo grado che accogliendo il ricorso della società, aveva ritenuto illegittimo, l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificata, a rendita invariata, con l’attribuzione della Categoria D/8, l’attribuzione della categoria catastale all’immobile della società destinato a polo fieristico, già accatastata in E9.

La decisione della commissione tributaria regionale si è rifatta alla giurisprudenza di legittimità che all’epoca, aveva esaminato un caso analogo con la decisione n. 8773/2015, e ne ha condiviso la motivazione rilevando l’infondatezza della prospettiva di un allargamento della categoria E anche agli immobili con carattere commerciale.

b) L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controdeduzioni.

CONSIDERATO

che:

1. Con unico ed articolato motivo, la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 3, 7, 8, 30, 61, 62, 63, D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 4 e 8, D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e s.s.. In particolare deduce che, diversamente da quanto affermato nella sentenza di legittimità di riferimento, il carattere commerciale dell’attività cui è destinato l’immobile non esclude l’attribuzione della categoria catastale E, che altrimenti è espressamente prevista anche per gli immobili a destinazione commerciale, in senso lato. L’attribuzione della categoria E anche ad immobili ad uso pubblico e collettivo producenti reddito tassabile ed venti carattere commerciale, quali le stazioni, giustifica una questione di legittimità costituzionale che si incentre sui principi di ragionevolezza, proporzionalità ed uguaglianza.

2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in dispositivo.

Va premesso che il Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, ha definito: le zone censuarie, cioè zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico nelle quali esistono unità immobiliari similari per ubicazione, caratteristiche ambientali, tipo di costruzione (art. 5); per ogni zona censuaria, le categorie delle diverse destinazioni ordinarie, differenti per caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari urbane (art. 6); per ogni categoria, le classi in numero tale da rappresentare le diverse capacità reddituali delle unità immobiliari urbane (art. 7), riferite all’unità di consistenza. Per ogni categoria e classe sono state individuate le unità tipo che rappresentano il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese.

Con riferimento alle unità immobiliari aventi destinazione speciale o particolare assume rilievo il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8 che colloca in tale categoria le”unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nella L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili”.

Negli stessi termini si pone il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10.

3. Gli immobili aventi tale destinazione, inseriti nel gruppo D sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli opifici in genere, le cabine elettriche, gli alberghi, le pensioni, i teatri, le sale di proiezione per concerti e spettacoli, le case di cura e di riposo, gli ospedali, i locali per esercizi sportivi, i supermercati etc., e, con specifico riferimento alla categoria D/8 i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Per l’individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari; l’Agenzia del territorio con le circolari 16 maggio 2006, n. 4/T e circolare 13 aprile 2007, n. 4/T ha precisato che occorre procedere a “un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l’attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall’altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell’immobile (…)”.

4. L’orientamento espresso da questa Corte, in merito ai poli fieristici, è ormai consolidato essendosi susseguite numerose decisioni analoghe, sulla base del primo pronunciamento, che ha determinato il seguente principio, cui hanno fatto seguito le successive pronunce sul medesimo argomento: “L’immobile “fieristico”, in cui sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva, nonché spettacoli in genere, ha carattere commerciale, per cui non può essergli attribuita la categoria catastale E, esclusivamente prevista per immobili sostanzialmente considerati “extra commercium” e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili; né lo stesso è riconducibile alle anteriori categorie A, B, C, poiché, rispetto a queste, ha una destinazione diversa. Ne consegue che gli immobili “fieristici” vanno necessariamente inquadrati nella speciale categoria D/3" (Cass. n. 8773 del 2015).

5. Questa posizione – che trova un riscontro anche dell’amministrazione finanziaria circolare 16 maggio 2006, n. 4 – risulta essere stata condivisa nella risposta scritta, del 16 febbraio 2017, all’interrogazione parlamentare a risposta immediata in commissione 5-10599, nella quale è stato precisato che laddove “non si tratti di immobili costituiti prevalentemente da aree scoperte, ma di più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all’uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell’arco dell’anno, è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, attribuendo a ciascuna di esse la corretta categoria catastale di tipo commerciale (D/8 o C/1), al fine di individuare, separatamente, gli immobili destinati alla mera esposizione delle merci e ai servizi strettamente correlati (quali biglietteria, padiglioni espositivi eccetera) e quelli riservati ad altra destinazione (quali quelli destinati alla vendita di beni e servizi)”.

6.Non ha peraltro consistenza la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla ricorrente e, richiamata sub 1), posto che si fatta interpretazione non appare dirimente nella questione qui in esame. Invero gli edifici dedicati ad attività commerciale, quale è quello in esame, ed al quale, concordemente, viene attribuita tale caratteristica, è stata dedicata, normativamente, la categoria D il che esclude in radice una diversa classificazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto: al rigetto consegue la condanna alle spese che si liquidano in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso condanna la soccombente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in Euro 5000,00 oltre spese prenotate a debito Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in modalità “da remoto”, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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