Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32216 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20130-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MOLINO ALIMONTI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2014 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO SEZ.DIST.

di PESCARA, depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

PREMESSO che:

1.in causa relativa all’avviso di liquidazione d’imposta di registro in rettifica del valore di un fabbricato facente parte di un ramo di azienda ceduto con atto del 31 marzo 2007 alla Molini Campani spa dalla Chirico Molini e Pastificio dal 1985, la CTR dell’Abruzzo dichiarava che la rettifica, fondata sul valore del fabbricato secondo il bilancio di esercizio 2007 dela cedente, era illegittima essendo emersa la correttezza del valore dichiarato, corrispondente alle indicazioni del “bilancio di cessione straordinario”, in “piena corrispondenza con quanto riportato nella perizia giurata stilata il 30 marzo 2007”. La CTR aggiungeva che non poteva essere addebitato alla Molini Campani la mancata correzione del dato di bilancio della Chirico Molini e Pastificio dal 1985 non avendo la prima alcun potere di intervenire sul bilancio di altra società;

2. avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi;

3. la spa Molino Alimonti è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51,artt. 2423,2424,2425 c.c.. Sostiene la ricorrente che la CTR abbia errato nel non attribuire al dato di bilancio della cedente “valenza determinate ed esclusiva”;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, per avere la CTR affermato che non possono essere addebitati alla società Molini Campani eventuali errori di esclusiva pertinenza della società cedente”

3. il primo motivo di ricorso è infondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 il valore di cessione di un bene è quello “dichiarato dalle parti nell’atto o se superiore il valore venale in comune commercio”. L’ufficio può rettificare il valore dichiarato di un immobile sulla base degli indici di cui allo stesso articolo, comma 2. Nella specie l’ufficio ha utilizzato come dato di riferimento quello del valore assegnato al bene nel bilancio di esercizio della società cedente. La CTR ha dato conto del fatto che da una perizia agli atti di causa detto valore era risultato erroneo e, per contro, il valore dichiarato era risultato corretto. A fronte della ricordata previsione dell’art. 51, che impone di calcolare l’imposta di registro sul valore effettivo del bene oggetto del contratto, non ha base la tesi dell’Ufficio per cui, atteso che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423 c.c.), l’imposta dovrebbe essere pagata sul valore di bilancio quand’anche diverso dal valore effettivo.

In altri termini l’imposta di registro è legata ad un preciso indice di capacità contributiva: il valore effettivo del bene. La valenza informativa del bilancio, ai fini della quale sono posti il principio di chiarezza e il principio di veridicità, giustifica l’emissione di un atto di rettifica basato sul dato di bilancio ma non consente di mantenere fermo quest’atto laddove emerga che l’informazione di bilancio non è veritiera;

3. il secondo motivo di ricorso resta assorbito;

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la società Molino Alimonti non si è costituita.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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