Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32218 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24074-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M., EMME DI M.A. E C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CASELLATI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 09/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza della CTR del Veneto che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’accertamento nei confronti di A.M., già socia della società Emme s.a.s. poi cessata, esercente attività commerciale.

Con il ricorso deduce nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

Si è costituita la contribuente con controricorso e ricorso incidentale.

Chiamato all’udienza del 29.11.2018, il procedimento è stato sospeso su istanza della contribuente per permetterle di aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018.

CONSIDERATO

CHE:

In vista dell’udienza odierna, la contribuente ha depositato documentazione da cui emerge il pagamento integrale dell’importo determinato dall’ufficio nell’ambito della suddetta procedura di definizione agevolata.

L’ufficio ha dato atto di ciò, ed esso stesso ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

A tale istanza ha dato piena adesione la contribuente, superando così la domanda in ricorso incidentale.

Deve, pertanto, dichiararsi l’intervenuta cessata materia del contendere per perfezionamento della procedura di definizione agevolata, comprensiva delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere per perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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