Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.3222 del 10/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7982-2019 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall’avvocato IANNOTTA FEDERICA, unitamente a sè medesimo;

– ricorrente –

contro

C.M., COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL L’EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARRAFFA che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 584/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. l’Avv. I.G., con ricorso L. Fall., ex art. 101, ante riforma, chiedeva di essere ammesso al passivo de L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa per la complessiva somma di Euro 4.965.401,13 per crediti professionali;

l’Avv. C.M., già commissario liquidatore de L’Edera, nel costituirsi in giudizio sollecitava la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso presentato dall’Avv. I., in quanto l’accertamento definitivo dell’inesistenza giuridica della procedura concorsuale de L’Edera aveva determinato il venir meno dei poteri amministrativi e gestionali del commissario liquidatore e la riviviscenza delle funzioni spettanti agli organi ordinari della società;

il giudice delegato, con proprio decreto del 27 luglio 2017, dichiarava l’inammissibilità del ricorso presentato dall’Avv. I.;

2. l’Avv. I., nel proporre opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, denunciava il carattere inesistente o abnorme del provvedimento reso, dato che il giudizio contenzioso era stato deciso non dal Tribunale in composizione collegiale, bensì dal giudice delegato con decreto monocratico;

il Tribunale di Roma, con decreto del 6 febbraio 2019, pur riconoscendo che il ricorso tardivo L. Fall., ex art. 101, presentato dall’Avv. I., soggetto alla previgente disciplina, doveva essere rimesso al collegio per la decisione, riteneva inammissibile l’opposizione;

infatti – a parere del collegio di merito – la violazione dell’art. 50-bis c.p.c., non integrava un vizio di costituzione del giudice, ma atteneva alla ripartizione degli affari all’interno del Tribunale, determinava una nullità da far valere in sede di impugnazione insieme ai motivi di gravame e non mutava la natura di sentenza del provvedimento reso a decisione della questione sottoposta a giudizio;

il provvedimento impugnato, avendo natura di sentenza in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, non era quindi suscettibile di opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, ma doveva essere impugnato di fronte alla Corte d’appello;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso l’Avv. I.G. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso l’Avv. C.M., quale già commissario liquidatore de L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

CONSIDERATO

che:

4. il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione: i) della L. Fall., artt. 98 e 101, anche in relazione agli artt. 132 e 50-bis c.p.c., poichè il ricorso è stato deciso con decreto del giudice delegato anzichè con sentenza collegiale; ii) degli artt. 132 e 50-bis c.p.c., anche in relazione alla L. Fall., art. 101, e dei principi che disciplinano il provvedimento anomalo perchè assunto con deviazione della forma; iii) della L. Fall., art. 101, nonchè dei principi che disciplinano il provvedimento abnorme e quindi inesistente, in quanto proveniente da organo giudiziario che aveva oltrepassato i suoi poteri; iv) del principio di affidamento incolpevole, operante sul piano processuale, secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve essere fatta tenendo conto della prevalenza della forma sulla sostanza; v) dei principi che, in caso di provvedimento abnorme e quindi inesistente e totalmente estraneo all’ordinamento processuale, consentono alla parte che abbia interesse alla rimozione dell’atto di far ricorso a qualsiasi mezzo di impugnazione e al giudice di rilevare d’ufficio una simile abnormità;

in tesi di parte ricorrente il provvedimento emesso dal giudice delegato aveva carattere anomalo e abnorme perchè era stato reso da un giudice privo del potere decisorio e con una forma diversa da quella di sentenza, con deviazione dalle norme regolanti il procedimento previsto dalla L. Fall., art. 101, nel testo applicabile ratione temporis;

in presenza di simili caratteristiche del provvedimento impugnato il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non solo che lo stesso fosse affetto da nullità per violazione delle norme processuali di ripartizione degli affari all’interno di un ufficio giudiziario, da censurare con i normali mezzi di impugnazione, ma anche che la diversa composizione dell’organo giudicante non fosse idonea a mutare la natura di sentenza del provvedimento pronunciato, quando invece doveva essere applicato il principio di prevalenza della forma effettivamente assunta dal provvedimento impugnato, a tutela dell’affidamento incolpevole della parte interessata, e il principio dell’apparenza, elaborato dalla giurisprudenza proprio per risolvere i casi in cui il vizio risiede nell’errata qualificazione dell’azione proposta o del tipo di tutela richiesta dalle parti;

la natura del provvedimento, assunto dal giudice delegato in luogo del collegio con un’abnorme distorsione di funzioni, inoltre faceva sì che lo stesso potesse essere rimosso con qualsiasi rimedio previsto dal codice di rito, e quindi anche con l’opposizione L. Fall., ex art. 98, e dovesse essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, stante l’interesse del sistema ad espellere dall’ordinamento una simile statuizione;

5. la questione riveste particolare rilevanza e rende opportuna la remissione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472