LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7485/2014 R.G. proposto da:
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Baroni e Antonio Ciavarella, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
– ricorrente –
contro
Esotas S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via. Satrico n. 1/A, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Scavuzzo che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 109/1/13, depositata il 12 febbraio 2013, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 luglio 2021, dal Consigliere Dott. Paolitto Liberato.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 109/1/13, depositata il 12 febbraio 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio, – pronunciando sull’appello proposto da Roma Capitale avverso la decisione di prime cure, – ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
– premesso che la controversia aveva ad oggetto “un avviso di accertamento emesso nei confronti CBS Outdoor Holding S.r.l. per Viacom Express S.p.a., per imposta sulla pubblicità relativamente all’anno 2002”, il giudice del gravame ha rilevato che la parte appellata aveva fatto accesso alla definizione agevolata della controversia in relazione alla “causa sub R.G.A. 3196/10” in quanto la stessa Roma Capitale aveva dato conto dell’esito positivo del procedimento di definizione agevolata, procedendo, di conseguenza, “al discarico degli avvisi in contenzioso”;
2. – Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi;
– Esotas S.r.l. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia nullità della sentenza deducendo che, – in ragione dell’indistinto, e promiscuo, riferimento a distinti soggetti giuridici (CBS Outdoor Holding S.r.l. e Esotas S.r.l.) sussisteva incertezza assoluta sul soggetto al quale la pronuncia poteva riferirsi, posto, poi, che la gravata pronuncia aveva operato riferimento all’imposta sulla pubblicità laddove, nella fattispecie, veniva in considerazione il canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici (Cosap) in relazione ad impianti pubblicitari;
– il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1 c.p.c., n. 4, espone anch’esso la denuncia di nullità della gravata sentenza sull’assunto che, – così come reso inequivoco dal riferimento al giudizio iscritto al n. 3196/10 di R.G., – il giudice del gravame, – nel pronunciare sul (distinto) giudizio iscritto al n. 3195/2010 di R.G., aveva travisato l’oggetto del giudizio stesso, attribuendo rilevanza, ai fini della pronuncia di estinzione, a documentazione che, – concernendo il perfezionamento della definizione agevolata, – aveva riguardo, però, a distinto giudizio;
– col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma, Delib. n. 31 del 2009, art. 2, assumendo, in sintesi, che l’àmbito oggettivo della disciplina afferente alla definizione agevolata si risolveva (esclusivamente) con i tributi comunali aboliti, così che non poteva estendersi, così come nella fattispecie avvenuto, ad un’entrata (il Cosap) di natura patrimoniale, e non tributaria;
– il quarto motivo espone, poi, la denuncia di violazione e falsa applicazione del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma, Delib. n. 31 del 2009, art. 5, sull’assunto che, nella fattispecie, non ricorrevano, ad ogni modo, i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio, – piuttosto che della mera sospensione, in presenza dell’istanza di parte, – atteso che controparte non aveva depositato la (pur) prescritta dichiarazione di rinuncia al giudizio;
2. – il secondo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso, – è fondato, e va accolto;
3. – occorre premettere che la Corte ha già avuto modo di rilevare, in termini generali, che la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio della decisione impugnata, rilevabile anche d’ufficio, che la rende nulla sulla base del combinato disposto degli art. 156 c.p.c., comma 2, art. 161 c.p.c., comma 2, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché dell’art. 118, disp. att. c.p.c., comma 1, per l’assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo in relazione al caso concreto dedotto in giudizio (Cass., 17 novembre 2020, n. 26126; Cass., 27 marzo 2007, n. 7516);
– sotto distinto profilo, – il cui esame non e’, ad ogni modo, precluso dalla qualificazione, in termini di nullità, del vizio denunciato col motivo di ricorso in trattazione, – deve rimarcarsi che la Corte ha, altresì, rilevato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei perciò a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, con la conseguenza che non può desumersi dall’avvenuta definizione, in altro processo, di una pretesa impositiva il venir meno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo che consegua da distinti presupposti (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351);
3.1 – nella fattispecie il giudice del gravame, – rilevando che, in distinto giudizio, la contribuente aveva fatto accesso alla definizione agevolata della controversia e che lo stesso ente impositore aveva provveduto “al discarico degli avvisi in contenzioso”, – non poteva trarre ex se da detti provvedimenti di “discarico” alcuna automatica conseguenza in ordine all’atto impugnato, venendo, così, in considerazione distinte pretese dell’Ente impositore;
– per di più, per come la ricorrente deduce col terzo motivo di ricorso, nella fattispecie sembrerebbe prospettarsi pretesa di natura non tributaria, in quanto tale non riconducibile alla disciplina di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 13; disposizione, questa, la cui applicazione, secondo l’interpretazione della Corte, è subordinata alla “concomitante presenza di due specifici presupposti: a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l’entrata in vigore della legge in questione; b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.” (v., ex plurimis, Cass., 20 luglio 2012, nn. 12679 e 12675);
4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale del Lazio che, in diversa composizione, procederà all’esame del merito della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
PQM
La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata ih relaìione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021