LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3577-2016 proposto da:
P.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINA PROSPERI;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA SOCIALE HERMES ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI RANIERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1144/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/11/2015, R.G.N. 60/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
Il Tribunale di Forlì, in accoglimento del ricorso proposto da P.M. (già educatore presso la cooperativa sociale “Quadrifoglio”) e ritenuta l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 37 dl c.c.n.l. per i dipendenti delle cooperative del settore socio- sanitario- assistenziale- educativo (c.c.n.l. cooperative sociali) sui cambi di gestione, accertò il diritto del Pieri all’assunzione presso la cooperativa Hermes Onlus dal 1.10.10 (epoca del subentro di essa nell’appalto stipulato dalla a.u.s.l. di Cesena con la coop. Quadrifoglio di cui il P. fu dipendente sino alla cessazione dell’appalto), condannando la subentrante al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni medio tempore perdute.
Proponeva appello la coop. Hermes Onlus; resisteva il P..
Con sentenza depositata il 30.11.15, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame, rigettando la domanda del lavoratore.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la coop. Hermes con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
La Corte di merito ha escluso il diritto reclamato dal P. sulla base della disciplina contrattuale collettiva che prevedeva, in caso di subentro nell’appalto di altra cooperativa, l’assunzione del personale occupato presso la precedente (solo) qualora risultino invariate le prestazioni richieste (punto b, art. 37), ovvero in caso di assenza di modifiche o mutamenti significativi nell’organizzazione o modalità del servizio da parte del committente con ripercussioni sul dato occupazionale o mantenimento delle condizioni di lavoro. Il subentro di Hermes è stato peraltro limitato (ha rilevato il giudice d’appello) alla residenza “Branchise” con l’impiego di soli quattordici addetti e con differenziazione di professionalità. Non sussistevano pertanto, secondo la Corte di merito, i presupposti per l’accoglimento della domanda del P..
Quest’ultimo denuncia in sostanza l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, nonché la violazione dell’art. 37 del c.c.n.l. citato.
Entrambe le censure lamentano una erronea valutazione delle circostanze fattuali di causa ed in particolare che non vi fu alcun mutamento rilevante ai fini dell’obbligo de quo e nessun mutamento di condizioni dell’appalto, ma solo una riorganizzazione, peraltro inerente solo le figure lavorative non più necessarie.
Le doglianze, in larga parte inammissibili in quanto dirette ad un diverso apprezzamento dei fatti da parte del giudice del merito (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato), sono in ogni caso infondate posto che risulta dalla sentenza impugnata una sostanziale modifica dell’appalto: il subentro della Hermes fu limitato alla sola residenza “Branchise”, rispetto alle sei strutture già oggetto di appalto alla coop. “Quadrifoglio”, con modifica, inoltre, dei servizi richiesti (da residenza a trattamento socio-riabilitativo della struttura a comunità alloggio psichiatrica).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021