Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32229 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1746-2015 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO D’AMATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.I.P.E. – FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA, (già F.I.P.C.F. –

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA E CULTURA FISICA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GUARINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1448/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2014 R.G.N. 863/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

RILEVATO IN FATTO

– che, con sentenza del 9 maggio 2014, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da M.S. nei confronti della Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal marzo 2002 al gennaio 2006 e della conseguente illegittimità del recesso e la condanna della Federazione al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Federazione, ben potendo questa, da qualificarsi giuridicamente, non più come organo del CONI bensì come associazione di diritto privato, assumere la titolarità di autonomi rapporti privatistici, legittimi, i contratti di collaborazione a progetto instaurati con la M. essendo riferiti ad un progetto specifico ed essendo rimasto privo di prova, per l’inattendibilità dei testi escussi in sede istruttoria, il rilievo circa l’avvenuta esecuzione del rapporto secondo modalità difformi da quelle contrattualmente definite;

– che, per la cassazione di tale decisione ricorreva la M., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, la Federazione;

– che, nelle more della fissazione dell’udienza la M. depositava atto di rinuncia al ricorso corredato della notifica dello stesso al controricorrente e dell’accettazione della rinuncia da parte di questi;

– che all’odierna udienza il Collegio, dato atto, dichiara estinto il processo senza attribuzione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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