LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10611-2020 proposto da:
O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di *****;
– intimata –
avverso il decreto n. 2855/2019 R.G. del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
che:
1. con decreto depositato in data 12 marzo 2020 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da O.P., cittadino della Nigeria proveniente da ***** nell’Edo State, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.P. al fine di far valere tre motivi di impugnazione;
il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., al fine di prendere eventualmente parte all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
3. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione, falsa applicazione o errata interpretazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, nonchè dell’art. 276 c.p.c., poichè il giudice avanti al quale si era tenuta la comparizione delle parti e la discussione era un giudice onorario che non faceva parte della sezione specializzata nè aveva partecipato al collegio che aveva deciso la controversia;
4. la questione è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte, sicchè si rende opportuno rinviare a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sollevata con il primo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021