LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28357-2015 proposto da:
L.M.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO SAVERIO IVELLA, ENRICO IVELLA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 840/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2015 R.G.N. 6841/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da L.M.M.C., segretario comunale, già titolare della sede di segreteria del Comune di Pantelleria, distaccata presso la SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (in prosieguo: SCUOLA) dall’anno 2005, per il pagamento dei diritti di segreteria, che non le erano stati corrisposti dal 25 maggio 2009.
2. La Corte territoriale osservava che i diritti di segreteria, sebbene volti a compensare una attività svolta dal segretario comunale, non avevano mai rappresentato una componente fissa e predeterminata della retribuzione, sia perché connessi ad una prestazione meramente eventuale sia perché il loro importo era determinato in relazione a quanto riscosso dall’ente allo stesso titolo; la percentuale di un terzo dello stipendio in godimento fissata dal L. n. 312 del 1980, art. 41, comma 3, costituiva soltanto la misura massima del compenso.
3. Da tale natura dei diritti di segreteria non poteva prescindersi nell’interpretare l’art. 48 bis del CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001, che dopo avere previsto la possibilità di utilizzare segretari titolari di sede presso la AGENZIA NAZIONALE o la SCUOLA attribuiva ad essi durante il periodo di utilizzo il trattamento previsto dal precedente art. 37, comma 1, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.
4. Il richiamo all’art. 37, comma 1 era insufficiente a sorreggere la pretesa; le parti collettive, da un lato, avevano cristallizzato il trattamento economico a quello percepito alla data del provvedimento di utilizzo e, dall’altro, non avevano in alcun modo chiarito in che termini ed in quale misura dovessero essere inclusi in detto trattamento i diritti di segreteria, di importo variabile anche nell’an. Inoltre era significativo il fatto che l’art. 48 bis richiamava il solo comma uno dell’art. 37 e non il comma 3, sebbene quest’ultimo riguardasse le voci di computo del tetto massimo dei diritti di segreteria.
5. I diritti di segreteria non gravavano sui bilanci dell’ente ma costituivano un’entrata per l’esercizio della funzione rogante sicché l’attribuzione del compenso al segretario in utilizzo, slegata dall’esercizio di tale attività e dalla riscossione dei relativi diritti, avrebbe costituito un costo, che le parti contrattuali avrebbero previsto, a norma del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 48, se avessero inteso riconoscerlo.
6. Da ultimo, si sarebbe determinata una ingiustificata disparità rispetto al trattamento economico attribuito dall’art. 43 CCNL ai segretari comunali in disponibilità, posto che entrambe le categorie non esercitavano l’attività di rogito cui erano connessi i diritti di segreteria.
7.La domanda non poteva essere alternativamente fondata né sulla delibera della AGENZIA n. 79/2007, con la quale essa si era impegnata a corrispondere la misura massima dei diritti di segreteria né sul verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 7 dicembre 2007: sotto il primo profilo, l’atto dispositivo del datore di lavoro pubblico era affetto da nullità, per contrasto con le norme imperative del D.Lgs n. 165 del 2001, artt. 2 e 45, trattandosi di emolumenti non dovuti sulla base del CCNL; una transazione con la quale la amministrazione si fosse vincolata per il futuro a corrispondere un determinato emolumento sarebbe incorsa nello stesso rilievo di nullità.
8. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza L.M.M.C., articolato in tre ragioni di censura, cui ha resistito con controricorso il MINISTERO DELL’INTERNO (subentrato alla AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI).
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 12 disp. prel. c.c. nonché dell’art. 1362 c.c., comma 1, e art. 1363 c.c., censurandosi la interpretazione dell’art. 48 bis CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001 posta a base della sentenza impugnata. Si assume il contrasto di tale interpretazione con il tenore letterale della disposizione contrattuale- che riconosceva ai segretari utilizzati presso la SCUOLA tutti gli emolumenti di cui al precedente art. 37, comma 1 (tra i quali i diritti di segreteria) -e con la comune intenzione delle parti, come emergerebbe anche dal confronto con il precedente art. 43 del medesimo CCNL, che non includeva i diritti di segreteria nel trattamento economico riconosciuto ai segretari comunali in disponibilità.
2.Con il secondo mezzo si denuncia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 48 bis e dell’art. 37, comma uno, CCNL 16 maggio 2001 dei Segretari Comunali e provinciali, del pari sottoponendosi a critica la interpretazione della disposizione contrattuale accolta dalla Corte territoriale.
3.1 due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
4. Occorre premettere che:
– La L. 8 giugno 1962, n. 604, art. 40, ha previsto l’obbligatoria riscossione da parte dei comuni (e la facoltativa riscossione da parte delle Province) di diritti di segreteria in relazione agli atti indicati nella tabella D allegata alla medesima legge; il provento dei diritti di segreteria veniva ripartito in percentuale tra il segretario comunale (e provinciale) e la amministrazione, come dalla tabella E, fino ad una quota massima annuale per i segretari comunali (e provinciali) commisurata alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia.
– la Legge del 15 novembre 1973, n. 734, art. 30, comma 2, ripartì il provento annuale dei diritti di segreteria nella misura unica del 70 per cento per la amministrazione e del rimanente 30 per cento per il fondo di sussidio previsto dall’art. 42 della predetta L. n. 604 del 1962 (percentuali poi modificate, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento, giusta D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 25, conv. in L. 26 febbraio 1982, n. 51).
– la L. n. 312 del 1980, art. 41 (Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali), con l’ultimo comma, ha attribuito ai segretari comunali e provinciali, a partire dal 1 gennaio 1979, una quota del 75 per cento del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi della predetta L. n. 734 del 1973, art. 30, comma 2, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5, della tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.
– la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 68 (trasfuso nel D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 2000, art. 97, comma 4), ha previsto tra i compiti del segretario comunale e provinciale la possibilità di rogare i contratti nei quali l’ente è parte e di autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, art. 21 (regolamento emanato a norma della stessa legge, art. 17, comma 78) ha disposto, al comma quattro, che sugli atti rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.
– Il D.L. n. 90 del 2014, convertito con L. n. 14 del 2014, non applicabile ratione temporis ai fatti di causa, all’art. 10, comma 2, ha infine attribuito integralmente al Comune o alla Provincia il provento annuale dei diritti di segreteria e stabilito, con il comma 2 bis, che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune (per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni) è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
5. Il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e biennio economico 1998 – 1999, ha compreso nella struttura della retribuzione i “diritti di segreteria” (art. 37, comma 1, lett. g, e comma 3). La disposizione non ha apportato alcuna significativa modifica al quadro normativo previgente, considerando come presupposta la relativa disciplina, all’epoca dettata dalla L. n. 312 del 1980, art. 41, u.c.; ha solo chiarito quali voci della retribuzione- tra quelle indicate nello stesso art. 37, al comma 1- dovessero essere valutate ai fini della quantificazione del limite massimo stabilito dalla medesima legge.
6. L’art. 48 bis dello stesso CCNL, disciplinante la fattispecie di causa, dopo avere previsto la possibilità per la Agenzia o per la SCUOLA di utilizzare segretari titolari di sede (sede che, conseguentemente, si rende disponibile dalla data del provvedimento con il quale viene disposta l’utilizzazione) aggiunge, al comma 2:
“Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall’art. 37, comma 1, del presente CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo”.
7. La parte ricorrente, a sostegno del proprio assunto sulla spettanza dei diritti di segreteria, fa leva sul tenore letterale della disposizione, che richiama indifferentemente tutte le componenti previste dal precedente art. 37 e sulla diversa formulazione dell’art. 43 dello stesso CCNL che, nel disciplinare il trattamento economico spettante ai segretari in disponibilità, rimanda a quello in godimento presso l’ultima sede di servizio elencando partitamente le relative voci, tra le quali non figurano i diritti di segreteria né la retribuzione di risultato.
8. Non si può tuttavia sostenere che dal solo rinvio all’art. 37 comma 1, che include i diritti di segreteria tra gli elementi della retribuzione del segretario comunale e provinciale, derivi il diritto del segretario utilizzato presso la Scuola o l’Agenzia a percepire detti diritti di segreteria.
9. La normativa di legge, che le parti hanno implicitamente assunto come presupposta, prevede l’attribuzione al segretario comunale e provinciale di una quota dei proventi per i diritti di segreteria riscossi e trattenuti annualmente dalla amministrazione di appartenenza. Il diritto al compenso è dunque correlato all’effettivo esercizio della funzione presso l’ente locale ed alla riscossione dei diritti da parte di quest’ultimo; il relativo onere economico grava sull’utente finale mentre per l’ente locale i diritti di segreteria costituiscono una entrata.
10. Nella interpretazione sostenuta dalla parte qui ricorrente, invece, l’attribuzione dei diritti di segreteria resterebbe slegata dall’effettivo esercizio della funzione cui essi sono correlati e dalla loro riscossione, risolvendosi in un costo aggiuntivo per la Agenzia.
11. La quantificazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario sarebbe, inoltre, priva della stessa base di computo (i diritti riscossi e spettanti all’ente locale).
12. La norma neppure si esprime in termine di “conservazione” del trattamento economico in godimento, a garanzia del mantenimento del livello complessivo della retribuzione raggiunto dal segretario; l’espressione letterale utilizzata (“Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico…in godimento…”) rimanda, piuttosto, all’effettivo ricorrere dei presupposti in presenza dei quali le varie voci del trattamento economico maturano.
13. Del resto, ove le parti collettive avessero voluto assicurare al segretario utilizzato presso l’Agenzia o la SCUOLA la “conservazione” del trattamento economico relativo ai diritti di segreteria, avrebbero precisato i criteri per la sua quantificazione; trattandosi di compensi variabili, nell’an e nel quantum, non è sufficiente a tal fine il richiamo al complessivo trattamento economico in godimento alla “data del provvedimento di utilizzo”. Ne’ si può sostenere che dal rinvio all’art. 37, comma 1, possa discendere il diritto del segretario utilizzato presso la SCUOLA o l’Agenzia a percepire i diritti di segreteria nella misura massima di legge (all’epoca pari ad un terzo dello stipendio in godimento), misura che potrebbe essere di gran lunga superiore a quella goduta nella sede di originaria assegnazione.
14. Il mero richiamo all’art. 37, comma 1 non è dunque sufficiente a superare le condizioni che la legge, ed il contratto che alla stessa rinvia, richiedono per la maturazione del diritto a percepire il particolare compenso.
15. La interpretazione della normativa contrattuale posta a base della sentenza impugnata appare pertanto immune da censure.
16. La terza critica è proposta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e della violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..
17. La parte ricorrente ha esposto di avere prodotto, nel costituirsi in appello, il decreto ingiuntivo n. 11126/13 del Tribunale di Roma, nelle more dichiarato definitivamente esecutivo, reso tra le stesse parti ed avente ad oggetto il pagamento dei diritti di segreteria, deducendo la formazione del giudicato circa il proprio diritto a percepire i diritti di segreteria e la inammissibilità dell’appello.
18.Si lamenta l’omessa pronuncia su tale eccezione e la violazione dell’art. 115 c.p.c..
19. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità della censura, giacché la parte ricorrente non ha trascritto il decreto ingiuntivo sul quale si fondava la eccezione di giudicato né gli atti di causa attraverso i quali la questione era stata portata all’esame del giudice dell’appello.
20. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
21. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.500 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021