Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32233 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5128-2015 proposto da:

C.M.G., CA.GA., V.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA P.FALCONIERI 55, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

– UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL POLICLINICO 155, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAPPARELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1397/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2014 R.G.N. 5277/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 21 febbraio 2014, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da C.M.G., V.A. e Ca.Ga. nei confronti dell’azienda Policlinico “Umberto I” e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, avente ad oggetto la condanna dell’Azienda alla liquidazione in favore degli istanti dell’indennità per la posizione organizzativa ex artt. 20 e 21 CCNL 1998/2001 per il comparto Sanità, con decorrenza dall’ottobre 2004.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità dell’appello e di nullità del ricorso introduttivo essendo state qui individuata la causa petendi e nell’appello le ragioni di censura della decisione di primo grado ed infondate nel merito le domande delle istanti, non valendo a sostenere la pretesa azionata la previsione di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, che stabilisce la spettanza al personale universitario del medesimo trattamento retributivo di cui beneficia il personale ospedaliero, riguardando tale equiparazione il trattamento economico previsto in generale per le stesse mansioni e per la stessa anzianità e non quelo goduto per specifici incarichi, nella specie di posizione organizzativa, conferiti al singolo dipendente, non spettando l’indennità relativa per il solo fatto dello svolgimento di mansioni analoghe o rientranti genericamente nella previsione esemplificativa dell’art. 20 CCNL 1998/2001 per il comparto Sanità.

Per la cassazione di tale decisione ricorrevano tutte le istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, entrambe le intimate.

Nelle more della fissazione dell’udienza le ricorrenti tutte depositavano distinti atti di rinuncia al ricorso formalizzati nei modi di legge e dell’accettazione della rinuncia da parte delle intimate.

– All’odierna udienza il Collegio, dato atto, dichiara estinto il processo senza attribuzione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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