LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21654-2017 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
S.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO LATINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 599/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/03/2017 R.G.N. 1330/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TRICOMI IRENE.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 599 del 2017, ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Monza, che aveva accolto la domanda di S.C. volta al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 87 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 per dodici mensilità, in luogo di quello previsto dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale 18.11.2009, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al ripristino del trattamento economico ed al pagamento degli arretrati.
2. Avverso la suddetta sentenza di appello il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3. Resiste con controricorso il lavoratore, che ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 30 dello stesso CCNL, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 (secondo motivo).
2. Analoghe censure, in relazione ad analoga questione, sono state già vagliate da questa Corte con l’ordinanza n. 19441 del 2018, che ha rigettato il ricorso del MIUR, alla quale, condividendola, si intende dare continuità.
3. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Il ricorrente assume che aì sensi dell’art. 87 CCNL del Comparto Scuola il compenso relativo alle ore eccedenti l’orario settimanale può essere corrisposto sia in misura oraria sia in misura forfettaria e che l’art. 33 del CCNL, che disciplina le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (PDF), rinvia all’art. 37 del CCNI del 31 agosto 1999 quanto alle risorse assegnate dal Ministero utilizzabili da ciascuna istituzione scolastica.
L’art. 87 del CCNL 2006-2009 regolamenta le attività complementari di educazione fisica e al comma 1 disciplina il trattamento economico spettante al personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva in relazione alle ore di lavoro eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6 settimanali), disponendo che esse vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli fisici degli studenti e stabilisce che tale compenso può essere corrisposto in via alternativa con applicazione della maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfettario. In relazione ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica l’art. 87 al comma 3 dispone che il compenso relativo al lavoro eccedente le 18 ore settimanali è erogato “nel limite orario settimanale del precedente comma 1, … con la maggiorazione prevista dal presente articolo”.
Il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell’art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno voluto differenziare le modalità di computo del compenso per le ore di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfettario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3).
La differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività è per tale ragione estranea al piano dell’offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica.
4. Il secondo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui addebita alla Corte territoriale la violazione e la falsa applicazione dell’art. 30 del CCNL atteso che dalla formulazione letterale di tale clausola negoziale non si evince affatto che alla contrattazione collettiva integrativa sia stata delegata la disciplina delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti d’insegnamento.
Ed infatti, la disposizione richiama, in una alla legislazione e alle norme contrattuali nazionali, le sole disposizioni contenute nella contrattazione integrativa che siano già vigenti alla data della stipulazione del CCNL. La salvezza della disciplina contenuta nella contrattazione collettiva integrativa già vigente alla data della stipula del CCNL è coerente con la disposizione contenuta nell’art. 4 del CCNL che, nell’individuare le materie delegate alla contrattazione collettiva decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica), precisando, che essa è “finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte”, non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l’educazione fisica.
4.1. Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui richiama il CCNI del 31 Agosto 1999 e le Intese del 18.11.2009 e del 18.5.2010 per sostenere la tesi della avvenuta delega alla contrattazione collettiva decentrata ad opera di quella nazionale nella materia delle modalità di computo del compenso eccedente le 18 ore settimanali, è inammissibile perché il CCNI e le Intese avrebbero dovuto essere riprodotti nel ricorso ed a questi allegati e avrebbe dovuto esserne specificata la sede di produzione processuale.
Al riguardo, va ribadito il principio, reiteratamente affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo cui l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, (Cass. 5745/2014, 19227/2011, 8231/2011, 28859/2009).
La riproduzione nel ricorso di una parte della sola disposizione contenuta nell’art. 37 del CCNI del 31.8.1999 (le clausole contenute nelle Intese del 2009 e del 2010 non risultano riprodotte nel ricorso nemmeno parzialmente) non può ritenersi sufficiente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto la riproduzione parziale della clausola contrattuale che il ricorrente assume violata dalla Corte territoriale non solo è incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, ma contrasta anche con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (Cass. 25560/2015, 15495/2009; 27876/2009; 28306/2009; 2742/2010; 3459/2010; 3894/2010; 4373/2010; 6732/1010).
5. Il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. Angelo Marco Latino che si è dichiarato antistatario.
7. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 4.000,00, per compensi professionali, Euro 200,00. per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Angelo Marco Latino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021
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