LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15726-2016 proposto da:
A.S.S.R.I. AZIENDA SPECIALE SERVIZI REALI ALL’IMPRESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO SAVINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 126, presso lo studio dell’avvocato ANDREA QUATTROCCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO VALENTINI, SALVATORE SPANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1088/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/06/2015 R.G.N. 2330/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA.
RILEVATO IN FATTO
che la Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata in data 15.6.2015, ha respinto il gravame interposto dall’Azienda Speciale per i Servizi Reali all’Impresa-ASSRI, nei confronti di V.E., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa il 17.7.2013, con la quale, in accoglimento del ricorso della lavoratrice – accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 2.5.2001, con mansioni inquadrabili nel secondo livello del CCNL di categoria -, la parte datoriale era stata condannata al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle differenze retributive sino alla data del ripristino;
che i giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che “Senza riproporre, per brevità, l’esame delle prove, compiutamente e correttamente riportate e valutate dal primo giudice, si osserva che dalle stesse si trae la convinzione che l’attività lavorativa dell’appellata abbia ampiamente travalicato l’oggetto della collaborazione contrattualmente convenuta sia sotto il profilo temporale di durata sia in relazione ai contenuti della prestazione”, e che “quelle prove dimostrano incontrovertibilmente che, nell’ambito di un contesto formale di una serie di contratti di collaborazione continuata ed autonoma, la V. ha in effetti svolto, oltre alle attività proprie dei progetti affidatile, diverse altre attività, con modalità logistiche e temporali che dimostrano lo stabile inserimento della lavoratrice nella struttura organizzativa dell’Agenzia, con vincolo di subordinazione”;
che per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda Speciale per i Servizi Reali all’Impresa-ASSRI articolando due motivi;
che V.E. ha resistito con controricorso;
che sono state comunicate memorie nell’interesse di entrambe le parti;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ejo falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., anche in relazione all’art. 409 c.p.c., n. 3 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61, 62 e 96 “in quanto gli elementi presi in considerazione dalla Corte di Lecce non potevano condurre a ritenere la natura subordinata del rapporto, non configurando il controllo datoriale la sussistenza di sistematiche direttive, l’osservanza di un orario di lavoro, né essendo la corresponsione di un compenso elemento estraneo al rapporto di collaborazione, risultando, al contrario, incompatibile con l’asserito rapporto di lavoro subordinato”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “per omesso esame di fatti decisivi che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, omessa, carente e illogica motivazione della sentenza”, per avere i giudici di merito “omesso una valutazione critica e dialettica delle prove, omettendo totalmente la menzione degli elementi di prova che avrebbero messo in crisi il convincimento del giudice, con omissioni clamorose, tenuto conto che la controversia veniva decisa facendo ricorso soltanto ad alcuni elementi indiziari, senza una valutazione globale e complessiva”;
che i motivi – che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibili, innanzitutto in quanto entrambi diretti a censurare la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito, poiché il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito; per la qual cosa “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. nn. 14541/2014; 2056/2011);
che, peraltro, nel caso di specie, i giudici di seconda istanza, attraverso un percorso motivazionale condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, sono pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio, dopo aver vagliato le risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado e fatto motivatamente riferimento alla “corretta e compiuta valutazione operata dal primo giudice”, argomentando correttamente in ordine al procedimento di sussunzione che viene, in questa sede, censurato con doglianze che si risolvono in considerazioni di fatto inammissibili e sfornite di qualsiasi deduzione probatoria, poiché mancano della focalizzazione del momento di conflitto, rispetto alle critiche sollevate, dell’accertamento operato dai giudici di merito (cfr., Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);
che, inoltre, “e’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito)?(Cass., SS.UU., n. 34476/2019);
che, per ciò che più in particolare attiene alla seconda parte del secondo motivo, deve, altresì, sottolinearsi la formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 15.6.2015;
che i giudici di appello hanno esercitato il potere-dovere di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello inizialmente indicato dalle parti, in quanto, facendo corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, hanno effettuato, appunto, una operazione di qualificazione giuridica del rapporto, correttamente e motivatamente ritenuto di lavoro subordinato (v. in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), avuto riguardo alle modalità di svolgimento dello stesso, quali emerse in sede probatoria, ed agli elementi tipici che, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, connotano il predetto rapporto di lavoro (v., ex plurimis, Cass. nn. 1153/2013; 7171/2013; 1717/2009);
che, infatti, in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata dalle parti, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, onde pervenire alla identificazione della natura giuridica, il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione, poiché, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro (al riguardo, e per ciò che più specificamente attiene agli indici di subordinazione, cfr. Cass. n. 7024/2015);
che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021