Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32254 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3416-2016 proposto da:

AIMERI AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DE MELA;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 2, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LUCCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TRUGLIO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 40/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/07/2015 R.G.N. 233/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

RILEVATO IN FATTO

– che, con ordinanza del 28 luglio 2015, la Corte d’Appello di Palermo chiamata a pronunziarsi sul gravame promosso avverso la decisione resa dal Tribunale di Trapani, che aveva accolto la domanda proposta da B.M. nei confronti della Aimeri Ambiente S.r.l., dichiarando la nullità dell’apposizione del termine al rapporto intercorso tra le parti a far data dal 14 luglio 2012 e disponendo la conversione a tempo indeterminato dello stesso, con condanna della Società alla riammissione in servizio ed al pagamento dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, quantificata in tre mensilità, dichiarava ai sensi degli art. 348 bis, art. 348 ter e art. 436 bis c.p.c., inammissibile il ricorso;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che il ricorso sopravvenuto ad un indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza della Corte medesima non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il B.;

– che, nelle more dell’udienza di discussione, la Società ricorrente ha depositato, a seguito della conciliazione della vertenza tra le stesse intervenuta atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambi i procuratori delle parti, in relazione al quale il Collegio, dato atto, dichiara l’estinzione del processo, senza attribuzione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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